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20/01/2021 - Nessun rimborso per le spese legali in caso di assoluzione per fatto occasionale di servizio 

dal sito di Maurizio Lucca

La sez. I Catanzaro del T.A.R. Calabria, con la sentenza 16 gennaio 2021 n. 87 (estensore Goggiamani), dichiara legittimo il diniego del rimborso delle spese legali in caso di assoluzione, quando il fatto è meramente occasionale e non legato inscindibilmente con l’esercizio della funzione pubblica: manca la presenza dell’immedesimazione organica che possa collegare l’evento con la prestazione in servizio.

 

Nel caso di specie, ad un militare veniva respinta la richiesta di rimborso di spese legali, ex art. 18 del D.L. n. 67/97, riferite all’attività di difesa in procedimento penale, generato da calunnioso esposto anonimo, per reato di «violata consegna aggravata in concorso per essersi intrattenuto all’interno di un panificio, lasciando incustodita all’esterno del locale la predetta autovettura, con all’interno la pistola mitragliatrice M/12 ed un giubbotto antiproiettile da cui era stato assolto».

La questione riveste interesse generale (al di là del fatto in sé) giacché, pur in presenza di un’assoluzione in sede penale, sono presenti due distinti impedimenti:

  • l’episodio contestato non è strettamente connesso con l’espletamento del servizio;
  • sussistete un conflitto di interessi in ragione dell’irrogata di una sanzione disciplinare per la condotta assunta (violata consegna).

È noto, in via generale, che il riconoscimento del rimborso delle spese legali esige, quali presupposti:

  • l’assoluzione dell’istante con formula;
  • la sussistenza di un nesso tra i fatti addebitati e l’espletamento del servizio e/o l’assolvimento degli obblighi istituzionali (c.d. immedesimazione organica).

In termini più chiari, è indispensabile che sussista una diretta connessione tra il fatto oggetto di imputazione e l’adempimento del proprio dovere d’ufficio, ossia l’interessato abbia agito in nome e per conto dell’Amministrazione da cui dipende.

Il rimborso spese legali può avvenire solo dimostrando di aver agito nell’esecuzione della prestazione lavorativa, nell’ambito di un rapporto di strumentalità necessaria tra il compimento dell’atto o del fatto e l’adempimento del dovere, non potendo il dipendente assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta.

È necessario, dunque, che il soggetto abbia agito nell’interesse dell’Amministrazione non essendo sufficiente che «esista un rapporto di occasionalità tra fatto addebitato e servizio», diversamente si produrrebbe l’effetto di «riconoscere il rimborso praticamente in tutti i casi in cui l’interessato sia accusato di un reato proprio, cioè di un reato che presuppone la qualità di dipendente pubblico»[1].

Si ricava il principio, secondo la ratio della fonte legale o contrattuale, che il rimborso delle spese legali ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni può avvenire solamente in relazione ai procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, dovendo di tenere indenne i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, ed anche nell’interesse, dell’Amministrazione di appartenenza, sollevando i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento delle loro attività istituzionali[2].

Nel caso affrontato dal giudice manca il presupposto oggettivo della strumentalità necessaria: «l’essersi il ricorrente fatto fotografare in divisa presso un panificio in pausa ristoro con altro collega non è espletamento del dovere di servizio, ma condotta ad esso collegata in via meramente occasionale», nemmeno «l’essere stato causa dell’avvio del procedimento penale un esposto anonimo non qualifica diversamente la connessione», confermando un orientamento che delimita il rimborso delle spese legali solo se viene dimostrato una relazione diretta tra prestazione lavorativa e attività istituzionale[3].

[1] Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 15 settembre 2020, n. 3810; T.A.R., Marche, Ancona, sez. I, 8 marzo 2018, n. 183; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 15 febbraio 2018, n. 409; T.A.R. Piemonte, sez. I, 17 giugno 2016, n. 846; T.A.R., Lazio, Roma, sez. I, 2 novembre 2015, n. 12329; T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, sez. I, 28 settembre 2015, n. 830.

[2] Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 2005, n. 913.

[3] Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6928 e sez. II, 24 agosto 2020 n. 5182. Si rinvia ad un approfondimento, Niente rimborso delle spese legali in occasione dell’attività lavorativa, lasettimanagiuridica.it, 30 novembre 2020; Niente rimborso delle spese legali per omicidio colposo durante un viaggio di servizio, mauriziolucca.com., agosto 2020.

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