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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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20/01/2021 - Da Aran una lettura ancorata al dato letterale per il nuovo criterio del galleggiamento

riceviamo e pubblichiamo

Il parere dell'Aran afferma che il nuovo criterio del galleggiamento dei segretari comunali, previsto dal secondo comma dell'art.107 del CCNL, sarà applicabile dalla data di sottoscrizione del contratto e non dal 1 gennaio del 2018 , data della decorrenza del primo comma dello stesso articolo.

Difetto di coordinamento tra le norme del CCNL o programmata volontà di differire la vigenza di una disposizione che finalmente cancella una iniqua penalizzazione per i segretari comunali ?

Eppure la Corte dei Conti, in sede di certificazione dell’ipotesi del CCNL, aveva sottolineato che l’onere contrattuale del nuovo metodo del galleggiamento(circa 1,71 milioni annui) era stato quantificato a partire dal 2018, precisando che era stato determinato in base alla differenza tra il valore medio dell’importo annuale lordo che sarà eventualmente riconosciuto per effetto del galleggiamento, secondo le nuove regole e tenuto conto del riassorbimento di quota parte della retribuzione aggiuntiva per segreterie convenzionate, e il valore medio dell’importo annuale lordo attualmente corrisposto per la medesima finalità, in base al regime in essere. E la stima, desunta dalla relazione tecnica che accompagna il CCNL, vien giudicata dalla Corte adeguatamente attendibile e robusta. 

QUI LA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI 

Per la verità  non è del tutto scontata una vigenza differita del secondo comma di un articolo , il 107, che introduce una disciplina della retribuzione dei posizione fissandone la decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Ma non gioca a favore della retroattività del comma 2 dell'art.107, l'art.111 del CCNL che, inserito in tutta fretta al termine delle trattative, introduce un elenco di disposizioni disapplicate (tra cui quella che disciplinava il precedente criterio di galleggiamento)  ed altre di cui viene confermata la vigenza. E purtroppo , inopinatamente, ne fissa la decorrenza dalla data di entrata in vigore del CCNL, e cioè dal 18 dicembre 2020.

Se per alcuni la linearità del ragionamento di Aran non pone alcun dubbio interpretativo, sono in molti a non ritenere comprensibile e giustificata questa lettura ( oltre che profondamente iniquo ).

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