19/01/2021 - Università telematiche: per fruire dei permessi studio è necessaria la certificazione di presenza
Quesito in materia di permessi studio per frequenza di corsi presso le Università telematiche
DFP n.79983 del 14/02/2020
Al Segretario Generale del Comune di (omissis)
Oggetto: quesito in materia di permessi studio per frequenza di corsi presso le Università telematiche
Si rappresenta che con la nota (omissis), acquisita in data 2 novembre con protocollo DFP (omissis), la R.S.U. di Codesta amministrazione comunale ha sottoposto all’attenzione dello scrivente Dipartimento la problematica riguardante la possibilità per gli appartenenti alla Polizia locale di fruire dei permessi per il diritto allo studio in caso di frequenza di corsi presso una Università telematica.
Nell’esporre il quesito viene evidenziata la peculiarità del tipo di servizio svolto dai lavoratori interessati che non consentirebbe una puntuale programmazione della frequenza dei corsi, sia perché i turni di lavoro sono spesso comunicati tardivamente e sia in quanto gli stessi non risultano compatibili con l’obbligatorietà prevista per questa tipologia di Atenei, che, ai fini dell’accesso alla prova di esame, prevedono infatti una frequentazione in modalità e-learningalmeno dell’80% della durata di ogni corso.
In base a quanto evidenziato nell’istanza e da quanto si evince dalla disposizione di servizio formulata dall’amministrazione comunale del 2 novembre 2018 e trasmessa dall’istante, l’amministrazione richiede che: “…i dipendenti beneficiari della normativa in questione dovranno tassativamente produrre una precisa attestazione, redatta dalla Facoltà Università Telematica, la quale dovrà precisare i seguenti elementi: l) orario e durata delle connessioni web attuate dal dipendente verso la Facoltà di proprio riferimento, che devono coincidere con l'orario di lavoro previsto; 2) certificazione redatta dalla Facoltà universitaria che dovrà attestare che le lezioni potevano essere seguite unicamente nell'orario di servizio e nella giornata per la quale il dipendente ha richiesto il beneficio in parola”.
Come noto, il tema è stato affrontato dal Dipartimento con la Circolare n. 12 del 2011, laddove si è chiarito che: “…le clausole (contrattuali) nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rivenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche…”. Anche in occasione dell’ultima tornata contrattuale non ci sono stati specifici interventi al riguardo, per cui la relativa disciplina rimane delineata a livello generale e – conseguentemente - la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e dei permessi per la partecipazione agli esami deve avvenire nel rispetto delle condizioni espressamente richieste dalle clausole contrattuali. In ragione di ciò, secondo gli orientamenti formulati dall’Aran, potrebbe ammettersi la fruizione dei permessi “nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare comunque tutta la documentazione prescritta per la generalità dei lavoratori per i corsi di studio non telematici ed in particolare un certificato dell’università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente, in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative … in particolare, dovrebbe essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva e può seguire le lezioni.” (Orientamento ARAN, AGF-032 del 20 giugno 2012)
In tal senso, risulta quindi indispensabile, ai fini del conseguimento del beneficio in questione, che il dipendente fornisca elementi di certezza sulla possibilità di ottenere, da parte dell’Università telematica, la certificazione idonea nei termini sopra rappresentati. Conseguentemente, sarà cura delle Università, che somministrano corsi in modalità telematica, dotarsi degli strumenti necessari atti a certificare che lo studente risulti collegato personalmente in determinati orari per seguire le lezioni. Ciò al fine di consentire al datore di lavoro di verificare la regolare frequenza da parte del dipendente sia in ordine all’orario che all’identità di colui che ha effettuato il collegamento.
Sul punto si segnala una recente sentenza emessa dal Tribunale di Monza (Cfr. sentenza n. 64/2020 – pubblicata il 22/07/2020 -) che, nel richiamare uno specifico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ha confermato quanto segue: “…i permessi studio possono essere utilizzati solo per la frequenza dei corsi e per sostenere gli esami che si svolgono in concomitanza con l’orario di lavoro..”; …dunque per richiedere ed ottenere questi permessi studio è necessario il rilascio di un attestato di frequenza che certifichi la presenza al corso o all’esame durante l’orario lavorativo..”
Tutto quanto sopra esposto, relativamente alle specifiche esigenze rappresentate legate anche all’articolazione dell’orario di lavoro degli appartenenti alla Polizia locale, non può che rinviarsi alle autonome valutazioni e determinazioni degli organi competenti dell’ente, stante la peculiarità del servizio svolto.
Il Capo Dipartimento
Firmato Cons. Ermenegilda SINISCALCHI