12/01/2021 - Revisori Enti Locali: impossibile accettare l’incarico se residenti in altra Regione al momento dell’estrazione
Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, il 5 gennaio 2021 ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale la risposta ad un quesito di una Prefettura che chiedeva se vi fosse la possibilità, per il Revisore dei conti estratto ma residente al momento dell’estrazione in un’altra Regione, di accettare l’incarico in un Ente Locale.
La Prefettura rappresenta che il primo estratto, antecedentemente alla data dell’estrazione, ha variato residenza in altra Regione e che comunque, a seguito dell’estrazione, ha manifestato l’intenzione di accettare l’incarico e ha affermato di voler cambiare nuovamente residenza rientrando nella Regione di competenza della Prefettura di che trattasi.
Il Ministero fa presente, considerando la vigenza del Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali di cui al Dm. n. 23/2012, allo stato attuale, su base regionale, che il Revisore al momento della modifica della propria residenza avrebbe dovuto contestualmente/tempestivamente comunicare anche alla Finanza locale il cambio di residenza (al fine di permettere l’inserimento del nominativo nell’Elenco dei Revisori dei conti incaricabili per gli Enti della Regione ove effettivamente il Revisore ha la residenza).
Infatti, l’art. 7 del citato Regolamento, stabilisce le modalità e i termini per la richiesta di inserimento nell’Elenco e, al comma 2, specifica che nella domanda di iscrizione il Revisore deve indicare la Regione di residenza e le Province per le quali manifesta l’indisponibilità alla scelta. Risulta evidente che l’elemento dell’iscrizione ad una Regione piuttosto che ad un’altra è fondamentale ai fini del sorteggio.
Pertanto, il Revisore non può accettare l’incarico di riferimento in quanto al momento dell’estrazione a sorte era residente in altra Regione e, di conseguenza, non sarebbe stato estratto se avesse comunicato tempestivamente il cambio di residenza.
Il Parere conclude che, in relazione al caso concreto, emerge in modo immediato che l’estrazione effettuata dalla Prefettura è avvenuta tenendo conto dei Revisori iscritti nella Regione di propria competenza e che, quindi, si dovrà procedere con la nomina a Revisore dei conti dell’Ente Locale a partire dalla prima riserva estratta.