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Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2021 / Febbraio / 05/02/2021 - Cass. Pen., Sez. V, 2 dicembre 2020, n. 34296 sull’accesso a sistema informatico per finalità diverse da quelle per le quali il soggetto è autorizzato.

05/02/2021 - Cass. Pen., Sez. V, 2 dicembre 2020, n. 34296 sull’accesso a sistema informatico per finalità diverse da quelle per le quali il soggetto è autorizzato.

tratto da iusinitinere.it – Autore Jeannette Baracco, Avvocato

La massima.

Decisiva, per giudicare della liceità dell’accesso effettuato da chi sia abilitato ad entrare in un sistema informatico, è, per la giurisprudenza di legittimità, la finalità perseguita dall’agente, che deve essere confacente alla ratio sottesa al potere di accesso, il quale mai può essere esercitato in contrasto con gli scopi che sono a base dell’attribuzione del potere, nonché in contrasto con le regole dettate dal titolare o dall’amministratore del sistema” (Cass. Pen., sez. V, 2.12.20, n. 34296).

Il caso.

La pronuncia origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, la quale aveva confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva condannato l’imputato in ordine al reato di cui all’art. 615 ter c.p.

Il gravame si fondava, quanto al primo motivo, sull’erronea applicazione dell’art. 615 ter c.p., derivante dal fatto che l’ingresso nel sistema informatico non era stato abusivo, essendo l’imputato socio dello Studio e dell’Associazione professionale e, come tale, in possesso delle chiavi di accesso al sistema.

Con il secondo motivo, si lamentava la condanna dell’imputato al pagamento di una provvisionale significativa – 50.000 euro – senza adeguata motivazione, e che la sospensione condizionale della pena fosse stata subordinata al pagamento della provvisionale suddetta.

La motivazione.

La Corte di Cassazione rileva in primo luogo come, per dettato normativo, l’accesso si configura come abusivo allorquando avvenga mediante il superamento e la violazione delle chiavi fisiche ed informatiche di accesso, o delle altre esplicite disposizioni su accesso e mantenimento date dal titolare del sistema. 

In particolare, il Supremo Consesso richiama due pronunce di estremo rilievo in ordine alla fattispecie trattata.

Con sentenza n. 4694 del 27.10.2011, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema da parte di colui che sia abilitato all’accesso, in quanto dotato di password, ma attuata per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli era stata conferita, integra il reato di cui all’art. 615 ter c.p.

Inoltre, con la pronuncia n. 41210 del 18.5.2017, la Suprema Corte ha analizzato il caso dell’accesso operato da colui che sia munito di apposite chiavi e sia abilitato ad entrarvi, ma lo faccia in violazione delle norme pubblicistiche che disciplinano l’operato dei pubblici dipendenti e che indirizzano l’attività della pubblica amministrazione. In tale sede, il Supremo Consesso, nella sua composizione più autorevole, ha confermato il carattere illecito ed abusivo di qualsiasi comportamento in contrasto con i principi di cui all’art. 1 legge n. 241 del 1990. 

Sulla scorta di tali statuizioni, secondo la pronuncia in epigrafe, è la finalità dell’accesso a fungere da elemento decisivo per giudicare della liceità dell’operato di chi sia abilitato ad entrare in un sistema informatico.

Nel caso devoluto alla sua competenza, il diritto di accesso ai sistemi informatici dello studio associato e della società era stato riconosciuto a favore del ricorrente per il perseguimento degli scopi propri dell’associazione e della società, donde l’accesso a quei sistemi per copiarne i dati e servirsene per finalità personali integra il reato di cui all’art. 615 ter c.p.

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto infondato il primo motivo, indicando che l’aver acceduto a sistema informatico per estrapolarne i dati e servirsene per finalità esclusive concreta un accesso abusivo, sanzionabile ai sensi dell’art. 615 ter c.p.

Inoltre, la Suprema Corte ha ritenuto, altresì, infondato il secondo motivo di ricorso, precisando che la pronuncia circa l’assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente deliberativo, ed il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione, in quanto, per sua natura, insuscettibile di passare in giudicato, e dunque destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (salvo, naturalmente, che l’ammontare della provvisionale non sia ictu oculi esorbitante in relazione al danno provvisoriamente accertato).

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