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25/02/2021 - Le prove concorsuali ai tempi del COVID. 

un approfondimento del collega Francesco Pezzolla

Due recenti sentenze si occupano di procedure concorsuali pubbliche e della corretta esegesi delle relative prove d’esame, una di esse ai tempi del COVID-19.
La prima pronuncia (TAR Emilia-Romagna n. 64/2021) si occupa della esclusione di un candidato da un concorso indetto dalla Regione per agenti di polizia municipale.
In particolare, il candidato lamentava che durante le prove orali individuali psicoattitudinali, a suo dire, non sarebbe stato assicurato, a chiunque volesse assistervi, il libero ingresso al locale ove esse si tenevano.
Sarebbe stato violato l’art. 6, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, a mente del quale “le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”, nonché gli artt. 7 comma 5 e 16 comma 2, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un’aula o sala aperta al pubblico.
Le prove psicoattitudinali non sono equiparate alle prove orali.
Il T.A.R. ha dato torto al ricorrente stabilendo che “le prove psicoattitudinali svolte nella procedura di cui trattasi non possono infatti essere comparate alle prove orali per cui sussiste un interesse pubblico alla massima partecipazione. Le prove psicoattitudinali non comportano un confronto concorrenziale, ma una valutazione di idoneità riferita esclusivamente al singolo candidato.
Nel caso di specie, infatti, le finalità intrinseche della prova attitudinale e i dati comunicati dai candidati nel corso della medesima non richiedono ed anzi non consentono lo svolgimento della procedura a porte aperte, non risultando pertanto violate le norme richiamate da parte ricorrente.
È stata dunque corretta la scelta dell'amministrazione di garantire la riservatezza di ogni singola persona, nel momento in cui si la pubblicità avrebbe comportato la diffusione di dati attinenti alla sfera individuale.
Il COVID muta il bando.
Ulteriore doglianza del ricorrente ineriva una disposizione del bando di concorso a mente del quale “detti candidati saranno sottoposti a prove psicoattitudinali individuali e/o di gruppo, sia scritte sia orali.”
Il candidato riteneva che nella procedura concorsuale espletata fosse stata violata tale norma in quanto si era proceduto alla sola prova orale e non anche alla necessaria prova scritta.
I giudici ritengono pienamente giustificata la mancata prova scritta dovuta a causa di forza maggiore - pandemia da COVID-19 – e della conseguente normativa emergenziale in materia di salute e sicurezza pubblica 
Di conseguenza, “all’esclusivo fine di evitare gli assembramenti dei candidati e lo scambio di materiale cartaceo durante lo svolgimento delle operazioni concorsuali, costituenti comportamenti non più consentiti dalla suddetta normativa emergenziale, la Regione ha dovuto necessariamente optare per il sostenimento della prova psicoattitudinale individuale in forma di colloquio orale”.
Peraltro, l’amministrazione banditrice ha approvato tempestivamente le variazioni concorsuali e ne ha dato avviso ai candidati interessati (così Tar Bologna I n° 741, 755, 756, 758 del 2020).
Nei precedenti pretori appena richiamati, tutti relativi alla medesima procedura concorsuale, l’operato dell’Amministrazione è stato ritenuto giustificato alla luce di un documento relativo ad un “protocollo sicurezza COVID – 19 pubblicato sul sito della procedura concorsuale” (si presume pubblicato prima dell’espletamento delle prove, ndr).
***
In un'altra sentenza del TAR Sicilia, Catania. 362/2021, i giudici hanno annullato un concorso pubblico in quanto l’Amministrazione che ha bandito la procedura ha adottato per la prova scritta una modalità di selezione non consentita, sottoponendo, ai candidati, dei test a risposta multipla, anziché delle domande a risposta sintetica.
Il concorso in questione era stato indetto per la copertura di posti di Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere Pediatrico.
La normativa di riferimento per tali procedure concorsuali (D.P.R. 27 marzo 2001 n.220) precisa che le prove di esame sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica e una prova orale, e che i bandi di concorso stabiliscono l’oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. 
Il TAR sostiene che per “prova scritta” deve intendersi, in generale e nel silenzio della normativa, la redazione di un elaborato su un tema assegnato dalla Commissione di concorso, costituendo tutte le ulteriori e diverse modalità di svolgimento della prova scritta delle specificazioni possibili soltanto a fronte di un’espressa previsione di legge o di regolamento.
Se, dunque, il dettato normativo nulla precisa, la “prova scritta” non può che consistere soltanto ed esclusivamente nella redazione di un elaborato.
Nel caso in esame, la normativa di settore (art. 43, co. 2, D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220) prevede che la prova scritta può consistere “anche” nella soluzione di “quesiti a risposta sintetica” e non financo di quesiti a risposta multipla. 
Secondi i giudici “la ratio legis è evidente, se si considera che la risposta sintetica implica un approccio critico che consente di saggiare la preparazione del candidato molto più di quanto non si possa desumere dal quesito a riposta multipla”.
Il bando, pertanto, non poteva in modo alcuno consentire, in ragione della disciplina contemplata dal D.P.R. citato, che la prova scritta potesse consistere nella soluzione di quesiti a risposta multipla. Da qui, l’annullamento dell’intera procedura concorsuale.

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