22/02/2021 - Suddivisione in lotti, affidamenti posteriori e apertura buste: la lente del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato si esprime su un ricorso che riguarda l'aggiudicazione di una gara suddivisa in lotti e l'apertura delle buste a seguito di esclusione.
Bandi di gara suddivisi in lotti, affidamenti "posteriori" e aperture delle buste di gara in via telematica.
Una sentenza del consiglio di Stato n. 627/2021.
Propone ricorso una società che si era aggiudicata il quarto di quattro lotti previsti dal bando di gara. Alla società era stato affidato il lotto dopo che la concorrente si era aggiudicata i lotti numero 1 e 2. Il disciplinare di gara prevedeva che una società al massimo potesse aggiudicarsi due lotti. Ma, dopo il ricorso di un'altra società, la società esclusa dal lotto 4, perdeva il lotto 1. La commissione, decideva di aprire la busta per l'offerta del lotto numero 4 e affidava l'incarico a quella che inizialmente non era stata presa in considerazione. Proponeva ricorso prima al TAR e poi al Consiglio di Stato l'originaria aggiudicatrice. Tra i motivi del ricorso, soprattutto quello legato alla violazione delle regole in tema di pubblicità della gara relativamente alla fase dell’apertura dell’offerta economica, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante.
I giudici del TAR si erano espressi in questo senso, spiegando che l'annullamento del primo lotto, con la conseguenza sul lotto n. 4, ha avuto l'effetto di travolgere non l'intera gara, ma un particolare segmento, costringendo la stazione appaltante a rinnovare la fase di valutazione delle offerte. Le offerte sono rimaste come "congelate".
Per quanto riguarda il tema della "pubblicità della gara", secondo la società che ha presentato ricorso, questa non sarebbe stata messa in condizione di partecipare alla seduta pubblica. Un principio, quello della trasparenza, che "costituisce un indefettibile momento qualificante delle procedure di evidenza pubblica". L'apertura delle buste deve avvenire in seduta pubblica, per assicurare la trasparenza massima della procedura del bando di gara. Ma, dicono i giudici, questi principi "vanno verificati, quanto alla predicabilità nei rigidi termini suesposti delle relative implicazioni, in stretta aderenza con il regime delle singole procedure selettive onde accertare l’effettiva replicabilità del rischio che mirano a scongiurare".