Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2021 / Febbraio / 23/02/2021 - Esternalizzazione servizi: riduzione “Fondo salario accessorio” in proporzione a dipendenti trasferiti non è incompatibile con disciplina ex art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019

23/02/2021 - Esternalizzazione servizi: riduzione “Fondo salario accessorio” in proporzione a dipendenti trasferiti non è incompatibile con disciplina ex art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019

tratto da entilocali-online.it

Nella Delibera n. 161 del 9 dicembre 2020 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco, considerato che l’unico operaio del Comune, collocato a riposo non è stato sostituito ed il posto che si è reso vacante è stato soppresso a seguito di esternalizzazione del servizio cui era adibito il dipendente, ha chiesto se sia applicabile il disposto dell’art. 6-bis del Dlgs. n. 165/2001, relativo ai processi di esternalizzazione, procedendo ad un taglio del fondo risorse decentrate pro-quota. In caso positivo inoltre è stato chiesto se l’eventuale taglio non sia in contrasto con l’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, il successivo Dm. assunzioni 17 marzo 2020 che prevedono, in caso di riduzione di personale, che il “Fondo” non vada ridotto oltre il limite inziale (“Fondo 2016”). La Sezione ha chiarito che l’art. 6-bis del Dlgs. n. 165/2001, che prescrive che si deve operare una decurtazione del “Fondo incentivante” in proporzione al numero dei dipendenti non più addetti al Servizio esternalizzato dall’Ente, non è incompatibile con la nuova disciplina dettata dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, la quale ha il fine di garantire il valore medio pro-capite del “Fondo” riferito all’anno 2018. L’art. 6-bis del Dlgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4, comma 2, lett. a) e b), del Dlgs. n. 75/2017, prevede il congelamento dei posti e la temporanea riduzione dei fondi della Contrattazione in misura corrispondente al personale precedentemente adibito al Servizio esternalizzato, nelle more dei processi di riallocazione e di mobilità del personale. Ciò vale a garantire che in caso di successiva ricollocazione in altri posti previsti nell’organico dell’Amministrazione la somma temporaneamente “congelata” venga ripristinata nel “Fondo” stesso. L’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, mira invece a garantire il valore medio pro-capite del “Fondo” al 31 dicembre 2018 a fronte di variazioni del personale rispetto a quello in servizio alla stessa data del 31 dicembre 2018. Dunque, nel caso di esternalizzazione di servizi, la riduzione dei fondi incentivanti disposta dall’art. 6-bis, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, deve garantire l’invarianza del valore medio pro-capite del “Fondo salario accessorio” riferito all’anno 2018, in analogia a quanto stabilito dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019.

archiviato sotto:
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman