22/02/2021 - Cause da esclusione: l'amministratore di società fallite va escluso?
Il Consiglio di Stato torna sulle cause da esclusione negli appalti e sulla possibile esclusione di un amministratore perché a capo di società fallite.
Se un amministratore è stato in passato a capo di due società dichiarate fallite, può essere escluso dalla procedura di un bando di gara? Sentenza del Consiglio di Stato sentenza n. 812/2021.
Una società arrivata seconda, su due partecipanti, ad un bando di gara per l'affidamento di alcuni servizi di manutenzione specifici propone ricorso. Secondo la società che ha fatto ricorso, quella risultata vincitrice avrebbe omesso di dichiarare che il presidente del consiglio di amministrazione era stato anche presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di due società dichiarate fallite.
Per i giudici del Consiglio di Stato è irrilevante che l'amministratore della società risultata vincitrice sia stato in passato amministratore di due società dichiarate fallite, in quanto la società che è risultata aggiudicatrice "non è sottoposta a procedura fallimentare". La società precedentemente amministrate e poi fallite nulla hanno a che vedere con l'attuale società che si è aggiudicata il bando di gara. Le società erano state dichiarate fallite, aggiungono i giudici, senza estensione del fallimento ai soci e senza sottoporre gli amministratori e i soci stessi a eventuali procedimenti penali o sanzioni. Pertanto, non può configurarsi l'ipotesi di esclusione dal bando di gara per presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere.