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23/02/2021 - Cassazione: Compete al giudice ordinario trattare casi di vessazioni e ostruzionismo da parte di funzionari pubblici

tratto da lasettimanagiuridica.it - autore Santo Fabiano

Le sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29175/2020 prendono in esame un ricorso finalizzato al regolamento preventivo di giurisdizione, riguardante un presunto ostruzionismo subito da una concessionaria da parte di funzionari regionali.

La società, lamentando atteggiamenti vessatori e azioni diretta a impedire il ripristino della concessione per l’utilizzo di una sorgente, si è rivolta al giudice ordinario e non al TAR, atteso che con il loro comportamento i funzionari avevano perseguito un fine ed un interesse non previsti nè tutelati dall’ordinamento, contrastanti con l’interesse pubblico e tali da far venir meno il nesso di imputabilità delle loro azioni vessatorie direttamente all’amministrazione regionale di appartenenza, ex art.28 Cost..

I giudici della Corte ribadiscono che l’ordinamento dei criteri di riparto della giurisdizione non permette, fin dalla su citata matrice costituzionale, di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicchè “la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l’adozione del provvedimento illegittimo (…), va proposta dinanzi al giudice ordinario”; nè la giurisdizione ordinaria viene meno per il fatto che la domanda sia in ipotesi stata proposta “anche nei confronti dell’ente pubblico (…) sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l’inderogabilità per ragioni di connessione della giurisdizione”.

Qualora la domanda sia proposta nei confronti del funzionario, non rileva stabilire se questi abbia agito quale organo dell’ente pubblico di appartenenza ovvero, a causa del perseguimento di finalità private, si sia verificata la cd. ‘frattura’ del rapporto organico con quest’ultimo, posto che, nell’uno come nell’altro caso, l’azione risarcitoria è proposta nei confronti del funzionario in proprio e, quindi, nei confronti di un soggetto privato, distinto dall’amministrazione, con la quale, al più, può risultare solidalmente obbligato ex art. 28 Cost.; la stessa conclusione (giurisdizione ordinaria) si impone anche quando la pretesa risarcitoria scaturisca dall’adozione da parte del funzionario, convenuto in proprio, di un provvedimento illegittimo, assumendo questa circostanza la valenza di fatto illecito extracontrattuale intercorrente tra privati, e non ostando a ciò la eventuale proposizione della domanda anche nei confronti dell’ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, posto che l’effettiva riferibilità all’ente dei comportamenti dei funzionari attiene al merito e non alla giurisdizione.

In base ai principi su richiamati non rileva, al fine di sostenere la giurisdizione amministrativa, nè che gli asseriti comportamenti lesivi siano stati veicolati nella forma di provvedimenti impugnabili, né che questi ultimi possano essere stati in effetti impugnati avanti al giudice per la rimozione, con l’annullamento giurisdizionale, dei loro effetti pregiudizievoli. E neppure conta che il giudice amministrativo, in materia di concessioni pubbliche, eserciti giurisdizione esclusiva sui diritti soggettivi ex art.133 cod.proc.amm., essendo qui discriminante non la natura della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dal privato (pacificamente di diritto soggettivo), ma la natura – diretta e personale – della responsabilità risarcitoria ascritta ai funzionari, a tale titolo convenuti in proprio.

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