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22/02/2021 - Fatture elettroniche P.A. e assenza degli estremi della Determina di impegno di spesa: è possibile procedere al pagamento?

tratto da entilocali-online.it - autore Cesare Ciabatti

Il testo del quesito:

L’art. 191 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) prevede per ‘le spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali’ l’obbligo di indicazione in fattura dei riferimenti al provvedimento di impegno della spesa. Si chiede se in mancanza di tali riferimenti è possibile procedere al pagamento della fattura.

La risposta dei ns. esperti:

Con il nuovo art. 2-bis del Dm. n. 55/2013, in vigore dal 6 novembre 2021 (Dm. Mef n. 132/20) si dispone che “le Pubbliche Amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

  1. fattura riferita a un’operazione non realizzata verso la P.A. destinataria della fattura
  2. l’omessa o errata indicazione del Cig e del Cup

[…]

  • omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali.

La norma quindi definisce il perimetro di applicazione entro il quale l’Ente può (non deve) utilizzare l’esito committente di rifiuto della fattura.

Secondo l’art. 191, comma 1, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel),“la comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

Dunque, si prevede un obbligo da parte dell’Ente committente in merito alla comunicazione dell’impegno di spesa e una facoltà (quindi non un obbligo) da parte del prestatore di servizio a non eseguire la prestazione.

Pertanto, in assenza di comunicazione dell’impegno da parte dell’Ente committente ma comunque di avvenuta esecuzione della prestazione, in fattura non potrà essere riportato l’impegno di spesa da parte del prestatore di servizio, ma l’Ente committente dovrà procedere al pagamento del debito commerciale nei tempi previsti dal Dlgs. n. 231/02. Se invece la comunicazione dell’impegno da parte dell’Ente committente è avvenuta, ma da parte del prestatore di servizio non ne sono stati riportati (o sono stati riportati erroneamente) gli estremi in fattura, questa potrà essere rifiutata.

di Cesare Ciabatti

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