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08/02/2021 - Tar Lecce. Marito e moglie non possono derogare alla rotazione degli affidamenti.

tratto da lasettimanagiuridica.it - autore Francesco Pezzolla

Il Tar Puglia, Lecce, con sentenza n. 193/2021 annulla una procedura di gara sotto soglia in quanto sia l’impresa uscente che quella entrante hanno lo stesso indirizzo e recapito telefonico registrato su Consip, nonché lo stesso numero telefonico. Inoltre, i legali rappresentanti dell’affidatario uscente e di quello entrante sono persone coniugate tra loro, nonché conviventi e residenti in un unico luogo. Alla luce di tali elementi documentali, sostiene il TAR, “è evidente che le due società, seppur formalmente diverse (in quanto dotate di diversa P. IVA), sono sostanzialmente riconducibili ad un unico centro di interesse, rappresentato dai coniugi conviventi, nonché legali rappresentanti dell’una e dell’altra società”. “Per tali ragioni, l’aggiudicazione si è tradotta in un sostanziale svuotamento del principio di rotazione sancito dal citato art. 36 D.L.gs. 50/2016, essendo la gara in esame aggiudicata per due annualità consecutive al medesimo centro decisionale, in elusione della cennata previsione normativa”. Dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, i giudici sostengono che atteso lo stato iniziale di esecuzione del servizio (un mese circa), occorre accogliere l’ulteriore domanda della ditta ricorrente, di declaratoria di inefficacia del contratto. Tuttavia, non si è nell’immediato potuto disporre il subentro della medesima ricorrente in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto prima procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale in capo alla ricorrente che per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione è divenuta prima in graduatoria; “ciò salva la facoltà dell’Amministrazione di disporre esecuzione immediata e provvisoria del servizio in esame, ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 76/2020 e s.m.i.” La sentenza richiama in modo tacito la lettera a) del comma 1 dell’art. 8 citato a mente del quale, fino al 31.12.2021, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.

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