03/02/2021 - Pagamenti di ritenute, imposte e contributi tramite Modello “F24 EP”: la Circolare della RgS sull’aggiornamento delle procedure
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 3 del 26 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’aggiornamento delle procedure di versamento di ritenute, imposte e contributi da parte dei soggetti titolari di conti aperti presso la Tesoreria statale tramite Modello “F24 EP”, previsto dal Dm. 28 agosto 2020, pubblicato sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021 (vedi Entilocalinews n. 3 del 18 gennaio 2021) con specifico riferimento all’applicazione per gli Enti individuati dalla Tabella A allegata alla Legge n. 720/1984.
Premessa
Con il citato Decreto si è provveduto a una revisione delle procedure di contabilizzazione dei versamenti di ritenute, imposte e contributi effettuati dai titolari di conti aperti presso la tesoreria statale con il ricorso alla delega unica, le cui regole sono contenute nei Dm. 5 ottobre 2007 e 22 ottobre 2008.
La revisione si è resa necessaria per superare alcune disfunzionalità operative, connesse alla circostanza che, pur se con modalità diverse a seconda della tipologia dei conti su cui è disposto il pagamento, il versamento di per sé non genera sempre in via automatica e immediata l’addebito diretto sul conto, ma può comportare una scritturazione del pagamento al conto sospeso collettivi, con l’esigenza di una successiva regolazione contabile per l’effettivo addebito dell’operazione al conto.
Aggiornate le regole e lasciando ferma la modalità di versamento di ritenute, tributi e contributi tramite l’utilizzo del Modello “F24 EP”, è in corso l’adeguamento progressivo delle relative procedure operative, con l’eliminazione della contabilizzazione al conto sospeso collettivi.
Con la Circolare in commento vengono forniti elementi chiarificatori sulla portata delle modifiche intervenute, indirizzati in particolare agli Enti individuati dalla Tabella A allegata alla Legge n. 720/1984, prima categoria di soggetti cui saranno applicate le disposizioni modificate dal citato Decreto.
Le disposizioni del Dm. 28 agosto 2020 e l’entrata in vigore delle nuove regole
Il Decreto aggiorna alcune disposizioni dei 2 citati Decreti del 2007 e del 2008, per consentire l’addebito automatico a carico dei conti sui quali il versamento è effettuato.
L’aggiornamento delle disposizioni introduce anche un Principio, già applicato alla generalità dei contribuenti, in base al quale il pagamento è considerato tempestivo qualora la relativa richiesta sia inviata all’Agenzia delle Entrate entro la relativa data di scadenza.
Questo Principio è applicabile a tutti i pagamenti effettuati tramite Modello “F24 EP”, a prescindere dalla progressiva decorrenza dell’eliminazione della contabilizzazione delle richieste di addebito al conto sospeso collettivi, argomento affrontato più avanti dalla stessa Circolare. In particolare, nell’art. 1 sono contenute le modifiche al Dm. 5 ottobre 2007, artt. 4 e 5, riferiti ai versamenti da parte rispettivamente dei soggetti titolari di contabilità speciali di tesoreria unica e di conti correnti di Tesoreria centrale, prevedendo che, in sede di regolazione dei versamenti, la Banca d’Italia addebiti il pagamento ai conti di Tesoreria intestati ai soggetti che lo hanno disposto, escludendo il ricorso a contabilizzazioni in conto sospeso e, conseguentemente, stralciando le disposizioni di addebito nel caso di incapienza del conto.
Nell’art. 2 sono contenute le analoghe modifiche al Dm. 22 ottobre 2008, riguardanti i versamenti da parte dei soggetti titolari di contabilità speciali. Vengono inoltre abrogate le disposizioni relative ai versamenti dei funzionari delegati di contabilità ordinaria (art. 3 del Decreto del 2008) che non hanno trovato pratica applicazione.
L’art. 3 introduce alcune disposizioni finali relative agli adeguamenti di carattere tecnico-operativo a carico della Banca d’Italia e dell’Agenzia delle entrate e alla decorrenza dell’applicazione delle nuove procedure che avverrà progressivamente, mano a mano che le modifiche tecniche sono realizzate; esplicita infine il principio di invarianza finanziaria, stabilendo che dall’attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le modifiche procedurali introdotte dal Decreto comportano adeguamenti dei Sistemi informativi della Banca d’Italia e dell’Agenzia delle Entrate, dedicati alla gestione operativa dei versamenti in questione. In particolare, per quanto riguarda la Tesoreria statale, l’impianto delle procedure coinvolte dall’aggiornamento delle regole recate dal Decreto è differenziato in base alla tipologia di conti cui va applicato. Ciò comporta che la procedura da implementare con riferimento alle operazioni di versamento a valere delle contabilità speciali di tesoreria unica è diversa rispetto a quella applicabile ai conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale e alle contabilità speciali.
Per tenere conto di tali peculiarità, l’art. 3 del Decreto ha stabilito la progressiva applicazione delle nuove regole, una volta realizzate le relative modifiche tecniche.
Portati a termine gli aggiornamenti informatici che riguardano la procedura relativa alle contabilità speciali di tesoreria unica, è stato pertanto concordato con la Banca d’Italia e l’Agenzia delle Entrate, limitatamente alle operazioni che comportano l’addebito di tali contabilità, di applicare la nuova modalità operativa ai pagamenti effettuati tramite Modelli “F24 EP” da addebitare a decorrere dall’8 febbraio 2021.
In conseguenza di quanto sopra riportato, ai pagamenti effettuati tramite Modelli “F24 EP” da addebitare a partire dall’8 febbraio 2021, a prescindere da quando sono stati inviati all’Agenzia delle Entrate, saranno applicate le modifiche procedurali che l’art. 1 del Dm. 28 agosto 2020 ha apportato all’art. 4 del Dm. 5 ottobre 2007, riferite agli Enti individuati dalla Tabella A allegata alla Legge n. 720/1984.
Successivamente, una volta realizzati i necessari adeguamenti tecnico-informatici delle procedure per l’addebito diretto dei conti correnti di Tesoreria centrale e delle contabilità speciali, verrà stabilita e comunicata la decorrenza dell’applicazione delle regole di cui al citato Dm. 28 agosto 2020 ai versamenti disposti dai titolari dei predetti conti.
Riflessi operativi delle nuove disposizioni
A seguito delle nuove disposizioni del Dm. 28 agosto 2020, nulla è innovato per quanto riguarda le modalità con cui vengono disposti i pagamenti tramite il Modello “F24 EP” da parte dell’utenza. I soggetti che utilizzano tale modalità di versamento (ivi compresi i titolari di contabilità speciali di tesoreria unica) continueranno a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, tramite i servizi telematici resi disponibili dalla stessa Agenzia (Entratel/Fisconline), le richieste di pagamento di ritenute, tributi e contributi dovuti. Il versamento sarà eseguito dalla Banca d’Italia mediante addebito sul conto intestato al soggetto pagatore e aperto presso la Tesoreria statale.
Dovrà essere fatta particolare attenzione alla disponibilità dei fondi necessari al pagamento sullo stesso conto, in quanto, in caso di incapienza alla data di addebito prevista, la disposizione di pagamento verrà stralciata nella sua interezza. Utilizzando gli usuali canali informatici, l’Agenzia delle Entrate comunicherà all’Ente interessato il mancato buon fine dell’operazione, che dovrà pertanto essere nuovamente presentata con la stessa procedura, previa verifica della disponibilità sul conto delle risorse necessarie a farvi fronte. Come già rappresentato, viene infatti a cadere il ricorso alla contabilizzazione in conto sospeso che ha consentito in questi anni di finalizzare immediatamente il versamento, anche in caso di insufficienza di fondi, lasciando all’Ente l’onere di regolarizzare successivamente il pagamento. Si tratta di fatto di una razionalizzazione e semplificazione della procedura, resa possibile dall’esperienza maturata nel corso degli anni.
L’innovazione, tra l’altro, consentirà di ridurre significativamente le attività amministrative e contabili derivanti da errori di digitazione degli importi da versare (si fa riferimento, in particolare, agli errori materiali cui gli Enti possono incorrere, in caso di digitazione di somme abnormi rispetto alle dimensioni dell’Ente), cui in molti casi non corrisponde la presenza delle risorse necessarie a farvi fronte sui conti di addebito.
Qualora nella stessa giornata debba essere addebitata più di una disposizione di pagamento (Modello “F24 EP”) dallo stesso Ente, la Banca d’Italia provvederà a processarle nell’ordine recato dal Protocollo telematico assegnato dall’Agenzia delle Entrate.
Contestualmente è stato disposto un allineamento dei tempi di presentazione della richiesta di pagamento con quelli previsti per tutti i soggetti che ricorrono al versamento tramite delega unica, di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997. In questo senso, il Decreto prevede che sia considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta è inviata all’Agenzia delle Entrate entro la relativa data di scadenza.
La RgS fa presente che questo Principio è applicabile a tutti i Modelli “F24 EP” da addebitare a decorrere dall’8 febbraio 2021 e non solo a quelli inviati dagli Enti individuati dalla Tabella A allegata alla Legge n. 720/1984.
Sono pertanto da considerare superate le regole, contenute nella Circolare RgS n. 37/2007, circa la tempistica di invio anticipato rispetto alla data di esecuzione del pagamento delle relative disposizioni (tale Circolare prevedeva la trasmissione della richiesta di pagamento, da parte dell’Ente versante all’Agenzia delle Entrate, con flusso informatico entro le ore 20.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di esecuzione del versamento indicato nel Modello “F24 EP”).
In proposito, la RgS rammenta che l’applicazione del suddetto Principio non esclude che gli Enti possano volontariamente inviare in anticipo i Modelli “F24 EP” rispetto alla data di scadenza, oppure richiedere che i pagamenti siano eseguiti in una data successiva a quella di invio del Modello “F24 EP”; in tali eventualità, i pagamenti saranno considerati eseguiti, ai fini fiscali, alla data indicata dall’Ente nell’apposito campo del Modello “F24 EP”, successiva rispetto all’invio dello stesso Modello “F24 EP”.
L’addebito del saldo del Modello “F24 EP” sul conto dell’Ente avverrà il secondo giorno lavorativo successivo all’invio dello stesso Modello “F24 EP”, oppure nella data ancora seguente eventualmente indicata dall’Ente. In tale data, per gli Enti individuati dalla Tabella A allegata alla Legge n. 720/1984, sarà verificata la presenza sul conto di fondi sufficienti in relazione all’importo da addebitare e – in caso negativo – l’addebito non sarà eseguito e tutte le operazioni contenute nel Modello “F24 EP” saranno considerate come non avvenute.
Indicazioni finali
Sulla base di quanto precedentemente illustrato, in relazione alle nuove modalità operative, a far data dall’8 febbraio 2021:
– in applicazione di quanto previsto dal Dm. 28 agosto 2020, i pagamenti disposti dagli Enti titolari di contabilità speciale di Tesoreria unica non saranno più contabilizzati in conto sospeso nel caso i rispettivi conti non presentino la necessaria disponibilità per farvi fronte e le relative disposizioni verranno stralciate;
– per i pagamenti disposti dai titolari di contabilità speciale e di conto corrente di Tesoreria centrale continueranno ad applicarsi le disposizioni dei citati Dm. 5 ottobre 2007 e 22 ottobre 2008, con contabilizzazione in conto sospeso degli stessi pagamenti fino a nuova comunicazione, in attesa che siano realizzate le relative procedure informatiche, che consentiranno l’applicazione del Dm. 28 agosto 2020.
Al fine di agevolare la regolazione dei pagamenti che continuano a essere temporaneamente scritturati in conto sospeso e le relative attività di riconciliazione da parte delle Tesorerie, la RgS invita i titolari di contabilità speciale e di conto corrente di Tesoreria centrale a voler inserire nella causale dell’Ordinativo di pagamento emesso per la sistemazione informazioni standardizzate che riportano gli estremi del Modello “F24 EP” di riferimento, quale ad esempio la data dell’operazione (es. “F24 EP” del…). Per le stesse finalità la Ragioneria generale dello Stato raccomanda inoltre di indicare nella causale se l’Ordinativo riguarda la regolazione totale o parziale di un Modello “F24 EP”, ovvero di più Modelli “F24 EP”, qualora sistemati con un unico titolo (es. “F24 EP” del… parziale sistemazione; “F24 EP” del … e del …).
La RgS resta a disposizione per ogni necessario chiarimento, che può essere richiesto al seguente indirizzo di posta elettronica igepa.ufficio10.rgs@tesoro.it.