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01/02/2021 - Contratto di “partenariato pubblico privato” con locazione finanziaria

tratto da entilocali-online.it

Nella Delibera n. 3 del 20 gennaio 2021 della Corte dei conti Emilia Romagna, viene chiesto un parere in merito all’ambito di applicazione del contratto di “partenariato pubblico privato” mediante locazione finanziaria ex artt. 3, comma 1, lett. eee), 180, e 187, del Dlgs. n. 50/2016. 

La Sezione rileva che l’Ente Locale, per valutare se nei casi concreti che si approccia a definire con gli operatori economici privati sussistono le condizioni per non contabilizzare nel proprio bilancio una locazione finanziaria per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità di lunga durata, deve considerare in particolare i seguenti parametri: 

  • il contratto di locazione finanziaria potrà non essere considerato nel proprio bilancio come indebitamento nel caso in cui i contenuti reali del contratto rispondano pienamente, sia in sede di definizione che di attuazione e conclusione, alla disciplina contenuta negli artt. 3 e 180 del “Codice dei contratti” ed alle Decisioni Eurostat relative ai contratti di “partenariato pubblico privato”; 
  • ai fini della corretta allocazione dei rischi per il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, l’Ente Locale è tenuto, oltre ai rischi di costruzione, disponibilità e domanda, ad individuare e valutare preventivamente le ulteriori fattispecie di rischio previste nelle Decisioni Eurostat e richiamate a titolo esemplificativo nelle Linee-guida Anac del 2018, relativamente all’intera durata dell’operazione, attraverso un’accurata analisi dei contenuti di ogni pattuizione e dell’effetto complessivo del loro collegamento (garanzie, indicizzazione prezzi, decurtazione di canone, adeguamento del corrispettivo di riscatto, in presenza di eventuali evenienze) che possano avere riflessi sul bilancio pubblico; 
  • l’Ente Locale è tenuto, avvalendosi di ampia ed approfondita istruttoria, estesa anche alla comparazione con i diversi prodotti finanziari presenti sul mercato, alla preliminare verifica della convenienza del ricorso alla fattispecie di “partenariato pubblico privato” rispetto all’alternativo e tradizionale appalto pubblico in termini di ottimizzazione dei costi a carico del proprio bilancio avuto riguardo sia alla capacità del progetto di generare ricchezza che alla redditività dell’operatore economico; 
  • eventuali operazioni comportanti oneri a carico dell’Ente derivanti da contributi, garanzie, finanziamenti, canoni o altre prestazioni discendenti dal contratto per un importo superiore al 49% del valore complessivo del finanziamento non potranno che essere contabilizzate “on balance”.
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