30/04/2021 - Elezioni comunali: Il CdS, riformando la sentenza del TAR Brescia, annulla la deliberazione 24/2013 del Comune di Desenzano del Garda
Elezioni comunali - surrogazione per dimissione di consigliere comunale - raggruppamento di liste
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Estensore Giovanni Sabbato
Presidente Marco LIpari
Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti”.
Il Consiglio di Stato ha, infatti, osservato che “la dizione “in primo luogo” non implica, letteralmente, che il primo seggio - corrispondente al primo quoziente utile della graduatoria - debba essere assegnato al sindaco non eletto (in primo luogo significa prima di proclamare ogni altro eletto nell’ambito del gruppo di liste collegate) [ …] Né in tal modo si depotenzia l’unicità del raggruppamento, perché la regola applicata impone di detrarre il seggio dal numero dei seggi complessivamente attribuiti al raggruppamento, per procedere poi alla assegnazione dei residui seggi secondo l'ordine dei quozienti ad iniziare dal primo seggio. In ultimo va considerato che l'art. 73 comma 11 mira proprio a garantire che il candidato sindaco non eletto consegua il primo seggio di quelli complessivamente assegnati al raggruppamento in quanto esponente più rappresentativo della coalizione, evitando, quindi, che possa rimanere fuori dal consiglio comunale, ma non impone che la assegnazione restante dei seggi debba avvenire penalizzando proprio chi ha ottenuto il quoziente più alto”.
In altre parole, dall’applicazione del comma 10 dell’art. 73 non scaturisce alcun effetto “consumativo” di cui parte appellata discorre rimanendo la necessità di provvedere all’assegnazione del seggio tenendo conto, secondo il raggruppamento costituitosi in sede di ballottaggio, del criterio del “quoziente più alto” che privilegia l’odierno appellante.
CdS, V, S.3371/2021 202103371 (CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE 5) html