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27/04/2021 - Tassazione dei premi di performance

Dal sito gianlucabertagna.it

Pubblicato il 24 aprile da Gianluca Bertagna 

 

Nelle scorse settimane si è parlato molto dell’argomento: come tassare le somme della premialità che le pubbliche amministrazioni erogano negli anni successivi?

La lettura prevalente è stata: alla luce di alcuni ultimi interpelli dell’Agenzia delle Entrate, vanno a tassazione separata.

Ne ho parlato molto con i miei collaboratori e insieme a Pierluigi Tessaro, pensiamo che le cose non stiano esattamente così. O meglio: la sintesi fatta non è esaustiva.

Se si legge con attenzione la risposta all’interpello n. 223 del 29.3.2021, l’Agenzia delle Entrate ribadisce un concetto che aveva già espresso in passato.

Come noto, l’applicazione della tassazione separata trova il suo fondamento normativo nell’articolo 17, comma 1, lettera b), del DPR 917/86, che ha previsto l’applicazione di questo regime speciale in relazione all’erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (c.d. cause giuridiche) o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”(c.d. situazioni di fatto).

Nel prosieguo della sua risposta, l’Agenzia fiscale precisa in maniera perentoria che la tassazione separata non può essere applicata sia nell’eventualità di erogazione dei compensi nello stesso periodo d’imposta, sia nel caso in cui la corresponsione avvenga fisiologicamente in un periodo d’imposta successivo.
E lo precisa ancora più chiaramente con un esempio, cioè quando specifica che se il dipendente raggiunge determinati obiettivi in un anno, valutati l’anno successivo, oppure in quelli successivi, i compensi connessi al risultato ottenuto non potranno essere considerati come arretrati assoggettati a tassazione separata (v. risoluzioni n. 379/2002, n. 377/E/2008 e 151/E/2017).
Nel caso in cui, invece, intervengano situazioni di carattere giuridico, indicate al comma 1, lettera b) dell’articolo 17, l’amministrazione non dovrà effettuare nessuna indagine in merito alla valutazione dell’eventuale ritardo nell’erogazione dei compensi. Tali importi verranno assoggettati a tassazione separata.

Viene poi precisato che può essere applicato il regime della tassazione separata, indipendentemente dalla complessità dell’iter di liquidazione, quando l’erogazione dei compensi avvenga in attuazione di un contratto collettivo, anche decentrato, in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono. E’ il caso, ad esempio, di un contratto collettivo nazionale integrativo, parte economica 2018, dove sono state indicate le modalità di distribuzione del fondo risorse decentrate per il personale delle aree funzionali in servizio nel 2018, sottoscritto nel 2019, con successiva erogazione nel corso del 2020 (v. risoluzione n. 177/2020). Qua però bisogna prestare attenzione (e probabilmente l’Agenzia delle Entrate non conosce benissimo in meccanismi della contrattazione integrativa). Se un ente stipula nel 2019 un contratto integrativo del 2018, cosa mai potrà disciplinare? Le eventuali indennità sono già erogate o dovranno essere erogate sui criteri già esistenti nel 2018. Al massimo quello del 2019 non potrà che essere un contratto ricognitivo di quanto già fatto. Anche perchè introdurre criteri nel 2019 per erogare il 2018 viola il principio che un contratto precedente è valido fino a quello successivo.

Quindi, di conseguenza, la produttività (performance) del 2018 verrà fisiologicamente erogata nell’anno successivo (o addirittura negli anni successivi) come appunto “procedura normale” già presente nei contratti collettivi.

Peraltro, se l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate fosse nella direzione del “sempre tassazione separata per i premi di performance” basterebbe un niente per eludere i principi del DPR 917/86.

Insomma, noi non siam per niente convinti delle interpretazioni delle ultime settimane.

 

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