Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2021 / Aprile / 01/04/2021 - Cassazione: i Comuni non possono imporre l’orario di chiusura agli esercizi commerciali

01/04/2021 - Cassazione: i Comuni non possono imporre l’orario di chiusura agli esercizi commerciali

tratto da lasettimanagiuridica.it - autore Santo Fabiano

Corte di Cassazione 6895/2021

La Corte Suprema viene chiamata a esprimersi a seguito di un ricorso presentato dal titolare di un esercizio commerciale, sanzionato per non avere rispettato gli orari di chiusura definiti dal Comune con un atto regolamentare. La decisione del Comune è stata ritenuta legittima, sia dal giudice di pace che dal tribunale di appello.

La Corte di Cassazione, invece, afferma che, In materia di tutela della concorrenza, deve rilevarsi l’illegittimità delle disposizioni normative adottate dagli enti locali recanti interventi di regolazione degli orari degli esercizi commerciali.

In particolare, la Corte costituzionale ha, in più occasioni dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni normative regionali con le quali sono stati introdotti limiti e vincoli all’attività commerciale, ponendosi in contrasto con l’art. 31, comma 1, del d.l. 201 del 2011, modificativo dell’art. 3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, ai sensi del quale le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni, anche concernenti l’obbligo della chiusura.

Così facendo, le Regioni verrebbero ad intervenire nella disciplina delle modalità di apertura degli esercizi commerciali, ascrivibile alla tutela della concorrenza, così invadendo una competenza esclusiva dello Stato, e ciò sul presupposto che, per consolidata giurisprudenza dello stesso Giudice delle leggi, la normativa statale volta all’eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura degli esercizi commerciali è da considerarsi, per l’appunto, appartenente alla materia della tutela della concorrenza e attua un principio di liberalizzazione del commercio.

Occorre, tuttavia, sottolineare che la totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce soluzione imposta dalla Costituzione, sicché lo Stato potrà rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla; nondimeno, però, nel vigore del divieto di imporre limiti e prescrizioni sugli orari, stabilito dallo Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva a tutela della concorrenza, la disciplina regionale che intervenga per attenuare il divieto risulta illegittima sotto il profilo della violazione del riparto di competenza, donde la conseguente illegittimità degli atti amministrativi o regolamentari, costituente fonte secondaria, attuativi di tali disposizioni regionali che invadono la competenza esclusiva statale.

Rimane naturalmente salvo l’esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti (ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d. Igs. n. 267/2000), con le quali imporre eventualmente orari di chiusura dei predetti esercizi per la tutela di altri valori costituzionalmente rilevanti; tali provvedimenti, tuttavia, per loro intrinseca natura, devono spiegare effetti spaziali e temporali limitati e devono essere sorretti da una specifica ed adeguatamente motivata individuazione delle situazioni di fatto dalle quali potrebbe originarsi la lesione di interessi pubblici, quali quelli connessi alla salvaguardia dei valori della sicurezza e della salute (che, quindi, non possono essere disciplinati, in via generale, da regolamenti locali con efficacia indifferenziata e temporalmente indeterminata).

archiviato sotto: ,
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman