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30/09/2021 - Condono edilizio: la Cassazione sul limite volumetria consentito

tratto da lavoripubblici.it

La Corte di Cassazione annulla una concessione edilizia in sanatoria per errata valutazione della volumetria.

Un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria può essere annullato? Sì, se il giudice accerta l’illegittimità del titolo rilasciato dalla Pubblica Amministrazione. Infatti, “nell'ipotesi di concessione edilizia in sanatoria, il giudice penale deve accertare la conformità dell'atto alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, anche in ossequio alla previsione di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1985, per il quale la concessione in sanatoria estingue i reati urbanistici solo se le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici”.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34896/2021, interessante non solo sul profilo della legittimità di un provvedimento di sanatoria, ma anche su quello sostanziale: nel caso in esame, riguardante il condono edilizio di tre immobili, la Corte d’Appello aveva annullato l’ordine di demolizione dei fabbricati e confermato la concessione di sanatoria. Secondo gli ermellini, le singole unità avrebbero invece dovuto essere considerate come un corpo unico e insanabile per violazione del limite di volumetria consentita, pari a 750 metri cubi.

In particolare, la Corte ha fatto riferimento a quanto previsto dagli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (cd. “Primo Condono Edilizio”), richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cd. “Secondo Condono Edilizio”), sottolineando che nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione, né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati costituisce un frazionamento artificioso della domanda per eludere il limite legale di volumetria dell'opera.

Non solo: il giudice ha comunque il dovere di accertare la conformità dell’atto di concessione in sanatoria agli strumenti urbanistici; ne consegue che “il giudice, esercitando il doveroso sindacato di legittimità del fatto estintivo o incidente sulla fattispecie tipica penale, può disapplicare la concessione illegittima ex art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E”.

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