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16/09/2021 - Senza certificazione di agibilità e sicurezza statica non si SCIA

tratto da lavoripubblici.it

Consiglio di Stato: "Si presenta contrario alle norme in materia di edilizia ed al generale principio di “prudenza” consentire la realizzazione di interventi, anche di modesta natura, su una struttura che non ha ancora completato il percorso di abilitazione giuridica con riferimento alle opere che la compongono, in particolar modo nel caso, come è quello qui in esame, in cui la verifica di compatibilità della struttura medesima riguarda profili di sicuro rilievo legati alla sicurezza e alla statica dell’edificio".

La realizzazione di ristrutturazioni e interventi anche di modesta natura, su una struttura che non ha ancora completato il percorso di abilitazione giuridica con riferimento alle opere che la compongono si presenta contraria alle norme in materia di edilizia e al generale principio di “prudenza” e non può ottenere una SCIA.

Un principio importante, che mette al centro prima di tutto la sicurezza di un edificio prima ancora dell’accertamento della natura dei lavori e che si ritrova nella sentenza n. 6138/2021 del Consiglio di Stato. Con essa, i giudici di Palazzo Spada hanno riformato una sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, che aveva annullato il divieto di esecuzione lavori imposto da un Comune a un centro culturale perché sprovvisto dell’integrazione documentale richiesta in fase di presentazione di SCIA e riguardante nello specifico:

  • la certificazione di agibilità;
  • l’asseverazione relativa “alla sicurezza e idoneità statica” della nuova destinazione d’uso.

In particolare, il giudice aveva ritenuto i lavori da effettuare non di natura strutturale, tali semplicemente da consentire la riqualificazione dell’edificio “sotto il profilo tecnologico, funzionale e architettonico” e indubbiamente riconducibili a un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2, l.r. 19/2009.

Ma la storia non termina qui. Le opere di cui alla SCIA presentata, indipendentemente dalla reale natura dell’intervento in essa previsto, avrebbero dovute essere realizzate all’interno di un immobile che già era stato oggetto di procedura di condono, poi definita con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, con riferimento alla quale gli uffici comunali avevano richiesto successivamente una indispensabile integrazione documentale avente ad oggetto il deposito del collaudo statico necessario per ottenere l’agibilità dell’edificio per le opere oggetto di condono. E senza collaudo statico nessuna agibilità.

Come sottolineato quindi dal Consiglio di Stato, la validità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività non deve tenere conto solo della tipologia di lavori da effettuare, ma anche della verifica di compatibilità della struttura. Assumono quindi particolare rilievo i profili legati alla sicurezza e alla statica dell’edificio, da accertare e validare prima di ogni intervento di ristrutturazione.

In definitiva "si presenta contrario alle norme in materia di edilizia ed al generale principio di “prudenza” consentire la realizzazione di interventi, anche di modesta natura, su una struttura che non ha ancora completato il percorso di abilitazione giuridica con riferimento alle opere che la compongono, in particolar modo nel caso, come è quello qui in esame, in cui la verifica di compatibilità della struttura medesima riguarda profili di sicuro rilievo legati alla sicurezza e alla statica dell’edificio". Per questo motivo il ricorso è stato accolto.

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