08/09/2021 - Le verifiche articolo 48 bis riprendono dal 1 settembre 2021!
Come si sa, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (art.48-bis D.P.R. n.602/73).
L’art. 9, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 era intervenuto nuovamente sull’articolo 68 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27 ( Decreto “Cura Italia”)[1] sospendendo i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Le verifiche articolo 48 bis sono state dunque nuovamente sospese sino al 31 agosto 2021, in quanto l’ennesima modifica all’articolo 68 del Decreto “Cura Italia” andava coordinata con quanto riportato dall’articolo 153 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 ( “Decreto Rilancio”)[2], determinando come nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68 non si applicassero le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Non essendo state previste ulteriori proroghe al termine del 31 agosto, i soggetti pubblici ( amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica) dal 1 settembre effettueranno pagamenti per importi al di sopra di 5.000 euro dopo aver effettuato le verifiche previste dall’articolo 48 bis.
[1] Art.68 comma 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159
[2] Art. 153
1.Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.
2.Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l’anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.