Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2021 / Ottobre / 29/10/2021 - Parere della Funzione Pubblica riguardo congedo di paternità in caso di affido di minore

29/10/2021 - Parere della Funzione Pubblica riguardo congedo di paternità in caso di affido di minore

Dal sito funzionepubblica.gov.it

Condizioni per l’ammissibilità del congedo per paternità in caso di affido di minore

Versione testuale del documento

Al Comune di “omissis”

Oggetto: richiesta parere riguardo congedo di paternità in caso di affido di minore

Si fa riferimento alla nota prot. “omissis”, acquisita in pari data con protocollo DFP n. “omissis”, con la quale si richiede un parere circa la concessione del congedo di paternità a seguito di affido di un minore, nel caso in cui la madre non rinunci all’istituto del congedo di maternità.

Al riguardo, si rammenta che, come previsto dall’articolo 28 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il diritto al congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore esclusivamente nei casi di impossibilità di assistenza del figlio, ossia per:

  1. morte o grave infermità della madre che renda impossibile l’assistenza materna al minore nei primi mesi di vita;
  2. abbandono da parte della madre;
  3. affidamento esclusivo del bambino al padre.

Si tratta di specifiche situazioni per le quali, in mancanza delle cure materne, il dovere di assistenza si trasferisce al padre lavoratore.

Nel caso, invece, di congedo di maternità o paternità per i genitori affidatari o adottivi, bisogna far riferimento a quanto disposto dagli articoli 26, 27 e 31 del medesimo Testo Unico n. 151 del 2001. In particolare, il comma 1 dell’articolo 31 prevede che il congedo di paternità, di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetti, alle medesime condizioni, al lavoratore.  Tale congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi (art. 26, comma 6, del T.U. n. 151/01).

Quindi, nella fattispecie rappresentata, il congedo di paternità può essere fruito, oltre che nei casi previsti dall’articolo 28, anche quando la madre lavoratrice decida di non avvalersene.

Il Direttore dell’Ufficio
(F.to Riccardo Sisti)

« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman