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19/10/2021 - Concorsi Pubblici: indicazioni su prova pratica per specifici profili professionali

tratto da lentepubblica.it - a cura di Andrea Bufarale

La risposta ad un quesito sulla possibilità per specifici profili professionali di prevedere nei concorsi pubblici, oltre alla prova scritta ed alla prova orale, anche la prova pratica, a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Questo Comune deve bandire un concorso pubblico per l’assunzione di un operaio specializzato. A seguito della riduzione delle prove concorsuali disposta dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, siamo a chiedere se sia ancora possibile per specifici profili professionali prevedere nel concorso, oltre alla prova scritta ed alla prova orale, anche la prova pratica.

a cura di Andrea Bufarale

Concorsi Pubblici: indicazioni su prova pratica per specifici profili professionali

Come citato nel quesito, l’art. 10, comma 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021 n. 76 ha disposto che “Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale … Ricordiamo però che le disposizioni contenute nel decreto non hanno abrogato la previgente normativa in tema di procedure concorsuali prevista nell’ormai noto D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ma hanno previsto una disciplina “derogatoria” alle norme generali (valide talune nel periodo emergenziale ed altre anche successivamente nel periodo “ordinario”).

Il citato D.L. 1 aprile 2021, n. 44, pertanto, non ha abrogato la disposizione dell’art. 7, comma 2, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 che consente “per i profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, che il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere“.

Detto ciò, in assenza di eventuali e future specificazioni da parte degli organi competenti, per dare risposta al caso proposto possiamo prospettare due diverse soluzioni:

  • La prima è naturalmente quella di prevedere lo svolgimento della prova pratica in aggiunta alla prova scritta ed orale in quanto necessaria alla valutazione dei candidati;
  • La seconda, invece, possiamo ottenerla combinando le previsioni delle suddette normative, ovvero si potrebbe prevedere di far sostenere, per le qualifiche in questione, una prova pratica in luogo di quella scritta ed una prova orale, coniugando semplificazione con accertamento specifico della qualificazione professionale.

 

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