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08/10/2021 - La legge è in contrasto con il regolamento comunale. La nomina OIV in violazione di legge è abuso d’ufficio.

tratto da iusmanagement.org - autore Dario Di Maria

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n 30127 dep 2 agosto 2021

Un sindaco veniva condannato in appello per abuso d’ufficio, perché la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) veniva disposta a seguito di una procedura in completa inosservanza del dettato normativo, in particolare, del d.lgs. n. 150 del 2009 che prevede, all’art. 14, comma 9, che la nomina intervenga soltanto all’esito del parere preventivo della CIVIT e, all’art. 13, comma 6, lett. g), che la stessa CIVIT individui i parametri ed i requisiti per la nomina dei componenti dell’OIV.
La Corte d’appello ha poi ineccepibilmente rilevato che il Regolamento approvato dal Comune riconosceva, all’art. 11, il potere del Sindaco di nominare discrezionalmente i componenti dell’OIV e che, tuttavia, tale atto amministrativo – di rango inferiore alla legge statale – non avrebbe potuto derogare al contenuto di quest’ultima, potendo pertanto il potere discrezionale riconosciuto al rappresentante dell’ente territoriale essere esercitato soltanto in un momento successivo a quello della preliminare valutazione della CIVIT. Il Collegio del gravame ha posto in evidenza che, ad ogni buon conto, la delibera di Giunta del 18 gennaio 2013 – con cui veniva appunto approvato il Regolamento Comunale – faceva espresso richiamo proprio all’art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con conseguente integrale recepimento nel medesimo Regolamento delle regole dettate dalla legge (dunque imposte da una fonte normativa di rango superiore rispetto a quella secondaria regolamentare) in tema di criteri di scelta dei componenti dell’OIV e di procedura di nomina.
Quindi la violazione di legge non può disconoscersi alla luce del fatto che il Regolamento Comunale riconoscesse al Sindaco il potere discrezionale di nominare i componenti di detto Organismo atteso che, come appunto correttamente rilevato dai Giudici del gravame, giusta il quadro normativo di riferimento, detta discrezionalità amministrativa avrebbe potuto essere validamente esercitata soltanto all’esito dell’iter procedurale tracciato dalla legge primaria – appunto il citato d.lgs. n. 150 del 2009 -, che appunto postulava la preventiva acquisizione del parere obbligatorio, sebbene non vincolante, della CIVIT, il rispetto dei requisiti per i nominandi individuati dalla stessa CIVIT e l’osservanza dello specifico divieto di rinnovo dell’incarico in capo a chi lo avesse già svolto nel precedente triennio (stabilito dall’art. 14, comma 8, dello stesso decreto.

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