04/10/2021 - Natura e caratteristiche della mobilità
Dalle news quotidiane che ricevono gli abbonati di Personale News, riporto questo commento su una interessantissima sentenza in materia di mobilità, che conferma, a mio parere, alcune questioni chiave dell’istituto.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 28 settembre 2021, n. 26265 si occupa di una vicenda relativa al trasferimento per mobilità volontaria di un Segretario comunale da un comune all’Agenzia Spaziale Italiana.
Premesso che i fatti ricadono sotto la vigenza dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, ante modifiche apportate dal d.l. 80/2021 (convertito in legge 113/2021) ed in disparte la particolarità della figura professionale coinvolta, la pronuncia è utile per rammentare questi consolidati principi:
– la mobilità volontaria realizza, a tutti gli effetti giuridici, un negozio di cessione del contratto di lavoro, secondo il modulo civilistico di cui all’art. 1406 c.c. (cfr. Corte di Cassazione, sentenze 10 gennaio 2009, n. 431; 25 luglio 2017, n. 18299);
– nella procedura prevista dall’art. 30 del d.lgs. 165/2001 non è corretto individuare una fase di tipo pubblicistico nella procedura di selezione dei candidati, dal momento che “La posizione di chi si candidi alla mobilità non è assimilabile a quella di chi acceda dall’esterno ai ruoli in ragione di assunzioni totalmente nuove o di procedure di attribuzione di livelli superiori in concorrenza tra esterni ed interni, in quanto non si procede attraverso una valutazione di base delle capacità e professionalità, da aversi già per acquisita per effetto dell’originario concorso di accesso alla dirigenza pubblica”;
– “Le procedure, ora espressamente previste come ‘bandi’ dalle modifiche apportate all’art. 30 cit. dalla c.d. Riforma Madia e che dalla normativa vigente ratione temporis erano imposte limitatamente alla predisposizione di una pubbiicità dei posti disponibili (oltre alla fissazione preventiva di criteri di scelta e al previo parere del Dirigente responsabile) coinvolgono pertanto solo una capacità di diritto privato di acquisizione e gestione di personale, in senso trasversale, da una P.A. ad un’altra, da esercitare secondo le regole per essa previste, ma senza che ne siano coinvolti poteri autoritativi”;
– ne deriva che la procedura di selezione si configura come offerta al pubblico che si conclude con l’approvazione della graduatoria (meglio, individuazione dei soggetti idonei) quale momento atto a perfezionare la volontà di acquisizione del/dei candidato/i prescelto/i da parte dell’ente cessionario;
– una volta perfezionatosi il contratto di cessione, ivi compreso il nulla-osta del soggetto cedente (oggi, quando necessario), vengono meno i poteri di revoca della proposta di impiego riconnessi a scelte organizzative diverse dell’ente che deve acquisire e che, comunque, sarebbero inidonee a vanificare, unilateralmente, gli effetti di un contratto ormai concluso.