29/11/2021 - Appalti, l'iscrizione alla camera di commercio non può essere requisito necessario per tutti gli operatori economici
La sentenza TAR Puglia, Lecce , Sez. I, del 15 novembre 2021, n.1635 è importantissima e molto chiara. Evidenzia un elemento che sfugge spesso agli operatori: l’iscrizione alla camera di commercio non può essere considerato come requisito obbligatorio che qualifica gli operatori economici.
Non si deve dimenticare quanto prevede l’articolo 3, comma 1, lettera p), del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “operatore economico” è “una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”.
Non tutti tali soggetti possono essere tenuti all’iscrizione alla camera di commercio, specie se la loro attività nel mercato risulti non costante e tale da non poterli qualificare come imprenditori secondo la normativa italiana, che, per altro, è recessiva rispetto a quella europea in questo ambito.
L’equivoco trae certamente origine dall’infelice disposizione contenuta nell’articolo 83, comma 3, del d.lgs 50/2016, a mente del quale ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale “i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali”. Ma, tale iscrizione può essere pretesa solo nei confronti dei soggetti che svolgano attività imprenditoriale o professionale continuativa, qualificabili come imprenditori o, appunto, professionisti.
Vi sono, invece, soggetti, come in particolare gli enti del Terzo Settore, che ai sensi della normativa vigente non sono obbligati ad iscriversi al registro delle imprese o al registro economico amministrativo (Rea), ma tenuti, invece, ad iscriversi nei registri speciali previsti dalla particolare normativa cui sono soggetti, dai quali possono evincersi i medesimi elementi di prova del possesso dei requisiti di idoneità evincibili dal registro delle imprese.
E’ per questo che anche l’Anac nella deliberazione 767/2018, ha chiarito la portata della clausola del punto 7.1 del Bando tipo n. 1 (nella parte in cui richiede “l’iscrizione a registri o albi diversi da quelli della Camera di Commercio”), precisando che “la previsione di cui al punto 7.1. lett. b) è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all’iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento prevede la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio”.