17/11/2021 - Corte dei Conti Lombardia, del. 253/2021 – I compensi ai componenti delle commissioni di concorso
Un sindaco ha presentato una richiesta di parere sul tema dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di concorso, chiedendo in particolare se tali compensi possano essere erogati anche a favore dei dipendenti della amministrazione che bandisce il concorso.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 253/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 novembre 2021, hanno sottolineato che tra i quesiti posti dal comune istante esclusivamente quello sopra richiamato può dichiararsi oggettivamente ammissibile, in quanto riconducibile a profili di natura esegetico-interpretativi concernenti la disciplina introdotta dalla l. 56/2019.
I giudici contabili si soffermano principalmente sulle modifiche apportate, dall’art. 18, c. 1-ter, lettere b) e c) del d.l. 162/2019, all’art. 3 della l. 56/2019, che consente l’erogazione dei compensi ai componenti di commissioni di concorso, evidenziando che da esse emerge come voluntas legis quella di restringere il campo di applicazione della norma alle sole amministrazioni nazionali, con esclusione quindi degli enti locali.
Secondo la Corte, pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 162/2019, la deroga al principio di onnicomprensività dei dipendenti della pubblica amministrazione, di cui all’art. 24, c. 3, del d.lgs. 165/2001, introdotta dall’art. 3, c. 14, della citata l. 56/2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici nazionali.
I magistrati contabili della Lombardia ritengono, altresì, che non sia ipotizzabile un’interpretazione estensiva del citato comma 14, che ne estenda il campo di applicazione gli enti locali, in considerazione del fatto che “solo la legge può derogare al principio cardine di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti della PA”.
In conclusione, secondo la deliberazione in commento, “A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge n. 162/2019, la disciplina prevista dall’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia”.
Leggi la Deliberazione