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16/11/2021 - Una decisione discutibile della Corte dei Conti siciliana sulla relazione di fine mandato negli enti locali.

tratto da lasettimanagiuridica.it - autore Vito Antonio Bonanno

Con la recente deliberazione n. 132/2021/VSG, la sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana ha accertato la violazione da parte di un comune siciliano degli obblighi imposti dall’art. 4 del d.lgs. 149/2011 e smi in materia di redazione, pubblicazione e trasmissione alla Corte dei conti della relazione di fine mandato, nonché il potere-dovere in capo al dirigente del servizio preposto alla liquidazione degli emolumenti  di irrogare ai soggetti responsabili dell’inadempimento le sanzioni previste dalla legge, ordinando nel contempo al sindaco in carica di rendere noto sul sito la violazione di tale obbligo normativo e le relative ragioni.

La deliberazione, che pure ricostruisce in modo puntuale e rigoroso gli orientamenti della magistratura contabile circa la natura dell’obbligo in questione e la titolarità ad irrogare le relative sanzioni in caso di mancato adempimento anche nelle ipotesi di scioglimento anticipato degli organi istituzionali, dà per scontata l’applicabilità della norma anche agli enti locali delle regioni ad autonomia differenziata, richiamando nelle premesse la nota sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013 con la quale “sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della medesima sentenza”. La decisione del giudice contabile costituisce un vero e proprio novum, essendo pacifica da oltre un decennio, sia per gli operatori che per gli organi di controllo, l’inapplicabilità di tale obbligo alle autonomie speciali;  né il sintetico rinvio alla sentenza n. 219 del 2013 consente di cogliere le ragioni di tale cambio di approccio, anche in ragione del fatto che proprio in forza della richiamata decisione della Consulta l’intero corpus normativo contenuto nel d.lgs. 149 del 2011 non trova applicazione nelle regioni a statuto speciale,  a meno che esse non provvedano a recepirne i contenuti nell’esercizio della speciale autonomia statutaria (cfr. art. 1, comma 2, L. 42/2009). E non risulta che il legislatore regionale si sia determinato in tal senso.

Il d.lgs. 149 del 2001, noto come decreto “premi e sanzioni”, è stato adottato in attuazione dei principi di delega contenuti negli artt. 2, 17 e 26 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, la quale si applica alle regioni a statuto speciale limitatamente alle disposizioni di cui agli artt. 15, 22 e 27. Ritenendo lese le proprie prerogative statutarie, le autonomie speciali hanno, pertanto, impugnato innanzi alla Corte costituzionale molte delle disposizioni di cui al d.lgs 149 del 2011 e segnatamente, per quanto riguarda la Regione siciliana, la disposizione contenuta nell’art. 13, a mente della quale tutte le disposizioni contenute nel d.lgs. 149 del 2001 trovano “immediata e diretta applicazione” anche nelle regioni a statuto speciale qualora entro sei mesi dall’ entrata in vigore del decreto non risultino concluse le procedure di recepimento di cui all’art. 27 della l. 42 del 2009. Ebbene, la Consulta con la sentenza n. 219 del 2013 accogliendo il ricorso della Regione siciliana e delle altre regioni a statuto speciale, confermando l’indirizzo già espresso nella decisione n. 178 del 2012, ha  dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del richiamato art. 13 del d.lgs 149 del 2011 il quale, “imponendo una diretta applicabilità” di tale decreto ai soggetti ad autonomia speciale, “eccede i limiti fissati dalla legge di delegazione, la quale non consente deroghe, con riguardo ai suddetti soggetti, alla regola dell’adattamento secondo le peculiari procedure facenti capo alle norme di attuazione degli statuti” (cfr. par. 7 considerato in diritto). E’ solo alla luce di tale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 13 del d.lgs 149 del 2011 che la Consulta dichiara non fondate le questioni di costituzionalità (anche) dell’art. 4, in materia di relazione di fine mandato: tali questioni, chiosa il giudice costituzionale, “si basano, infatti, sull’erroneo presupposto interpretativo, secondo cui queste norme dovrebbero applicarsi nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale” (cfr. par. 8 considerato in diritto). In buona sostanza, la Corte costituzionale non ha ritenuto di poter dichiarare incostituzionale la previsione dell’art. 4 del d.lgs 149 del 2011 sulla relazione di fine mandato non perché ha valutato infondate nel merito le censure formulate dalle regioni ricorrenti, ma per l’assorbente ragione,  logica prima ancora che giuridica, che quella norma non si applica nei confronti delle regioni a statuto speciale, fino a quando eventualmente non sarà stata espressamente recepita con le procedure paritetiche previste per le leggi di attuazione degli statuti di speciale autonomia.  Sfuggono, pertanto, le ragioni del mutato assetto interpretativo da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti siciliana, che afferma la sussistenza di un obbligo in capo agli enti locali siciliani previsto da una norma non applicabile in Sicilia, in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima proprio in quanto applicabile alle autonomie speciali. Pare evidente, pertanto, l’illegittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 23 della costituzione delle sanzioni che gli enti locali dovessero applicare ai soggetti ritenuti responsabili della mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, dovendo trovare necessariamente una base normativa il potere sanzionatorio.

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