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11/11/2021 - Servitù di pubblico passaggio e presunzione “iuris tantum” di demanialità

Dal sito idrico.it

 

 

La presunzione contenuta nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, all’art. 22, comma 3, all. F, sulle opere pubbliche, secondo la quale fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico, ossia le aree che, per l’Immediata accessibilità a dette strade, debbano considerarsi parte integrante – come pertinenze – del complesso viario o del Comune – disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dalla norma (L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 7, lett. b)) che, in tema di classificazione e sistemazione delle strade di uso pubblico, include tra le strade comunali quelle ubicate “all’interno degli abitati” – pone una presunzione “iuris tantum” di demanialità, che ammette la prova, contraria (incombente sul destinatario della pretesa dell’ente territoriale di recupero dell’indennità di occupazione), la quale, tuttavia, è circoscritta all’esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal Comune, ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell’area in contestazione (circostanze non emerse nel caso di specie ed anzi rimaste escluse per effetto della motivazione addotta dalla Corte di appello a sostegno dell’impugnata sentenza).

RINGRAZIAMO L’AVV. SAMANTHA ZEBRI PER LA PREZIOSA SEGNALAZIONE

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Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

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