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05/11/2021 - Decreto Semplificazioni: esperienze analoghe per affidamento diretto

tratto da lavoripubblici.it

Alcuni chiarimenti in merito ai requisiti da rispettare in caso di appalto con affidamento diretto.

Affidamento diretto di un appalto previa documentazione di esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento: la normativa non è sempre chiara, per quanto il Decreto Semplificazioni (D.L. 77/2021) sia nato proprio per questo.

Lo dimostra un dubbio sollevato da un operatore economico, che ha chiesto un parere al Supporto Giuridico del Dipartimento opere pubbliche, risorse umane e strumentali - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del MIMS, proprio in merito al concetto di “Esperienze analoghe comprovate”: esso va inteso sul possesso di una particolare capacità tecnica ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti)?

Il parere al riguardo è stato in senso positivo: in base a quanto previsto dall’art.1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021, come modificato dalla legge 108/2021, occorre che i soggetti affidatari siano “in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Per i requisiti di capacità tecnica e professionale vale quanto previsto all’art. 83, co.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, ossia che i criteri di selezione riguardano esclusivamente le capacità tecniche e professionali. Inoltre, lo stesso articolo 83 al comma 6 stabilisce che “per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali”.

Inoltre l’operatore economico ha anche chiesto se tale modifica riguarda tutti gli affidamenti diretti disposti dalla stazione appaltante di importo inferiore a139.000 euro oppure se è da riferirsi ai contratti di importo compreso tra i 75.000,00 e i 139.000 euro. Anche in questo caso la risposta non lascia alcun dubbio: la disposizione novella espressamente l’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021 e, dunque, per quanto riguarda i servizi, si applica a tutti gli affidamenti di importo compreso tra 0 e 139.000 euro.

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