04/11/2021 - Parere in ordine all’assenza dal lavoro del personale degli enti universitari per la somministrazione del vaccino anti Covid-19
L’assenza è giustificata e decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 69/2021
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DFP-0054805-P-18/08/2021
Si fa riferimento alla nota del “omissis” prot. n. “omissis”, acquisita in pari data con protocollo DFP “omissis”, con la quale si richiede un parere circa l’individuazione del termine di decorrenza della disciplina prevista per le assenze del personale degli enti universitari in occasione della somministrazione del vaccino anti Covid-19, introdotta dall’articolo 31, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69.
Come noto, il citato articolo 31, comma 5, con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche, aveva previsto che “l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale nè accessorio”. Viene quindi appositamente previsto un giustificativo a copertura delle assenze dovute alla somministrazione del vaccino anti Covid-19.
Successivamente, in sede di conversione del predetto decreto legge, avvenuta con la legge 21 maggio 2021, n. 69, è stata ampliata la platea dei destinatari dello stesso articolo 31, comma 5, che, infatti, nella sua nuova formulazione, prevede testualmente: “L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”.
Tale modifica ha quindi esteso il regime delle assenze per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 previsto per il personale della scuola anche a quello universitario, inizialmente non ricompreso tra i beneficiari della disposizione in argomento.
Di conseguenza, a decorrere dal 22 maggio 2021, data di entrata in vigore della sopracitata legge di conversione, l’assenza dal lavoro del personale degli enti universitari per la sottoposizione a vaccinazione anti COVID-19 è giustificata, non comportando, quindi, alcuna decurtazione del trattamento economico, né di quello fondamentale e né di quello accessorio.
Per completezza, in merito alla questione della decorrenza dei termini di legge, bisogna far riferimento alla legge n. 400 del 1988, che all’articolo 15, comma 5, prevede che le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto ovvero che lo stesso legislatore attribuisca espressamente carattere retroattivo alla disposizione interessata.
Il Direttore dell’Ufficio
(F.to Riccardo Sisti)