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04/11/2021 - Corte dei Conti Lombardia, del. 243/2021. Limiti di spesa per il personale e funzioni essenziali

Dal sito self-entilocali.it

Un sindaco ha chiesto un parere riguardo la possibilità di derogare ai limiti di spesa di personale previsti dall’art. 1, commi 557 e 557-quater della l. 296/2006, per assumere una figura professionale appartenente ad altro ente ai sensi dell’art. 16 ter, commi 9 e 10 del d.l. 162/2019, in una condizione di penuria o esaurimento di risorse a disposizione dell’ente per assunzioni.

Si tratta, in particolare, di capire se la necessità dell’ente di assicurare la copertura vacante di Segretario comunale che svolge “funzione istituzionale e irrinunciabile”, possa giustificare una deroga a quel vincolo di spesa sopra citato.

Nella deliberazione n. 243/2021 pubblicata in data 20 ottobre 2021, i magistrati contabili della Sezione controllo Lombardia, ricordano che quel limite di spesa sancito all’art. 1 comma 557 quater della l. 296/2016 non interessa solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma “l’intero aggregato della spesa di personale”, e le ipotesi di deroga a tale limite sono state tassativamente individuate dal legislatore, sì che quella funzione irrinunciabile che esercita il segretario comunale, non basterebbe a giustificare una “deroga tacita”.

Nella delibera in commento viene ricordato come anche l’art. 16 ter. ,commi 9 e 10, del d.l. 162/2019, che prevede per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, dove è vacante la sede di segreteria, di poter attribuire le funzioni di vicesegretario a un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso altro ente, nulla dice su possibili deroghe al limite di spesa di cui sopra; così come le stesse disposizioni del TUEL che disciplinano la figura e le funzioni del Segretario comunale (artt. 97 e ss.).

In conclusione, i magistrati contabili, deliberano quanto segue: “la spesa di personale per assicurare la copertura delle funzioni di segreteria di cui all’art. 97 TUEL deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1 commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore”.

 

Leggi la Delibera

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