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08/11/2021 - Certificati COVID digitali dell’UE

Dal sito curia.europa.eu

Certificati COVID digitali dell’UE: il presidente del Tribunale dell’Unione europea rigetta la domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento che stabilisce un quadro comune per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati


Per limitare la diffusione della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2), gli Stati membri hanno adottato alcune misure che hanno inciso sull’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione europea, del loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Al fine di facilitare l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato in data 14 giugno 2021 il regolamento (UE) 2021/1953, che costituisce un quadro comune per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati Covid-19 interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione (certificato Covid digitale dell’UE) (JO 2021, L 111, p. 1). Quest’ultimo dovrebbe agevolare la graduale revoca delle restrizioni da parte degli Stati membri in modo coordinato.
Difatti le disposizioni del regolamento consentono, in particolare, il rilascio, la verifica e l’accettazione transfrontaliere di uno dei seguenti certificati: a) un certificato comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro che ha rilasciato il certificato, denominato «certificato di vaccinazione»; b) un certificato comprovante che il titolare è stato sottoposto ad un test effettuato da operatori sanitari o personale qualificato nello Stato membro che rilascia il certificato, e indicante il tipo di test, la data in cui esso è stato effettuato e il risultato del test, denominato «certificato di test» ; c) un certificato comprovante che, in seguito al risultato positivo di un test effettuato da operatori sanitari o personale qualificato, il titolare è guarito da un’infezione da SARS-CoV-2, denominato «certificato di guarigione» .
Il 30 agosto 2021 alcuni cittadini dell’Unione hanno presentato al Tribunale un ricorso per l’annullamento totale o parziale del regolamento.
Il 31 agosto 2021 questi cittadini hanno altresì depositato una domanda cautelare per ottenere, in via provvisoria ed urgente, la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni relative al rilascio, alla verifica e all’accettazione transnazionali dei certificati. A sostegno della domanda, i ricorrenti affermano, in primo luogo, che il regolamento impugnato crea una discriminazione tra persone vaccinate e persone non vaccinate nell’esercizio dei loro diritti fondamentali. Invero, essi ritengono che il regolamento violi il loro diritto alla libera circolazione qualora non si sottopongano a un trattamento medico invasivo contrario alla loro volontà, così causando una limitazione diretta della loro libertà personale garantita dall’art. 6 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché della loro libertà professionale e del loro diritto al lavoro, garantiti dall’art. 15 della stessa carta. In secondo luogo, i ricorrenti chiedono la cessazione della grave violazione dei loro diritti fondamentali, cagionata dal contenuto del regolamento impugnato, il quale sarebbe manifestamente svincolato da ogni norma scientifica, in ragione dei danni materiali e soprattutto morali loro cagionati in via diretta ed immediata da detta violazione, che impedisce loro di condurre una vita sociale normale.
Con l’ordinanza in data odierna, il presidente del Tribunale rigetta la domanda cautelare.

QUI L'ORDINANZA  

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