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03/11/2021 - Consiglio di Stato. Nessun rimborso per le opere di urbanizzazione a scomputo in eccesso.

tratto da lasettimanagiuridica.it - autore Carlo Piscitelli

(Sent.CdS n.7083/2021)

Il Consiglio di Stato, con Sentenza numero 7083/2021 pubblicata il 21/10/2021, ribadisce che non si può fare a meno del consenso dell’Amministrazione ai fini del consolidamento del diritto allo scomputo delle opere di urbanizzazione realizzate; di conseguenza il titolare di una concessione di costruzione che abbia limitato lo scomputo degli oneri di urbanizzazione alle sole opere di urbanizzazione primaria, non può successivamente e unilateralmente chiedere di non essere assoggettato ad alcun onere di urbanizzazione perché il valore delle opere eseguite ha ecceduto quello cumulato degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) precedentemente determinati dal Comune. Il meccanismo della realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per legge e del successivo trasferimento della proprietà delle opere di urbanizzazione e delle relative aree di sedime è previsto dall’art. 28 della legge urbanistica e costituisce il presupposto e la stessa ragione d’essere della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune e il privato.

Una società aveva ottenuto dal Comune di Calcinaia concessione edilizia per la ristrutturazione e il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato di sua proprietà; in correlazione a tale intervento edilizio, aveva chiesto ed ottenuto due ulteriori titoli edilizi per la realizzazione di opere urbanistiche per la realizzazione di un marciapiede e lo spostamento di tratto di fognatura urbana, da effettuarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Ultimati i lavori, la società richiedeva al Comune di Calcinaia il rimborso di € 35.784,25, quali spese sostenute per effettuare gli allacciamenti dei servizi idrico, elettrico e gas, ritenendo che il costo per tali reti di servizi, avendo caratteristiche di infrastrutture pubbliche, fosse a carico del Comune.

Il Tar Toscana e successivamente il Consiglio di Stato rigettano la richiesta di rimborso relativa alle spese per opere di urbanizzazione eccedenti quelle autorizzate, per le quali non vi era stato alcun accordo con l’amministrazione comunale; vi è da ritenere pertanto che il mancato consenso del Comune in ordine alla realizzazione delle opere a scomputo eccedenti, preclude la possibilità di porre a carico dell’amministrazione il relativo onere economico.

Il CdS sottolinea, infine, che il mancato preventivo assenso da parte del Comune, seppur esclude in radice l’accoglimento della domanda di rimborso, non preclude al titolare della concessione la possibilità di far valere le proprie ragioni nelle opportune sedi ove possa dimostrare che si trattasse, effettivamente, di costi per opere di urbanizzazione e che da ciò il Comune abbia tratto un indebito vantaggio.

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