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03/11/2021 - Attività edilizia in zona sismica

tratto da giustizia-amministrativa.it

Edilizia – Zone sismiche – Autorizzazione - Criterio. 

          Le deroghe all’obbligo di munirsi dell’autorizzazione per iniziare lavori edilizi in zona sismica disposte dai commi 4 e 5 dell’art. 94 bis, d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 32 del 2019, sono immediatamente applicabili senza che occorra attendere l’emanazione delle linee guida di cui al comma 2 dello stesso art. 94 bis (approvate con d.m. 30 aprile 2020) qualora l’immobile rientri nelle categorie definite dal comma 1, lett. b) e c), della medesima disposizione (1). 

   (1) Ha chiarito la Sezione che le linee guida sono strumentali all’individuazione delle opere per cui non è necessario neppure il preavviso ex art. 93, d.P.R. n. 380 del 2001, mentre risulta immediatamente applicabile la deroga all’obbligo di autorizzazione disposta dai commi 4 e 5 dell’art. 94 bis del medesimo T.U.E.D. per gli interventi rispetto a cui le regioni possono limitarsi a istituire controlli a campione. 

Gli interventi che non necessitano, quindi, di autorizzazione preventiva sono quelli di cui all’art. 94 bis, comma 1, lett. b) e c); tra essi è senz’altro ricompreso quello di cui si discute poichè, come indicato nella denuncia versata in atti e corredata di ampia documentazione tecnica, il manufatto è una nuova costruzione “non rientrante” nella fattispecie di cui alla lettera a) n. 2) (“le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità”) e, in quanto tale, non più soggetto all’obbligo di autorizzazione. 

Stante la immediata precettività della norma, l’operato della Regione è, quindi, da ritenersi illegittimo con conseguente accoglimento della prima censura. 

Va aggiunto che tale conclusione non muta in rapporto alla pretesa violazione dei limiti dell’autonomia regionale. Gli artt. 1 e 2 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001 ergono a principi fondamentali – cogenti per la legislazione regionale – quelli desunti dal testo unico e la giurisprudenza ha chiarito che la qualificazione degli interventi edilizi, ai fini dell’applicazione di un determinato regime regolatorio, compete, appunto, alla legislazione statale. Tale principio è stato declinato proprio con riferimento alla regolamentazione generale degli interventi edilizi in zona sismica, ricondotta appunto ai principi fondamentali della legislazione statale nelle materie della “protezione civile” e del “governo del territorio” (Corte cost. 10 dicembre 2019, n. 264). 

Tar Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2021, n. 6548 – Pres. Gaudieri, Est. Cestaro

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