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25/05/2021 - Non è “automatica” l’aspettativa per chi viene incaricato ex articolo 110 del TUEL

tratto da lasettimanagiuridica.it - autore Luigi Oliveri

Il Ministero della Funzione Pubblica, col parere DFP-0025780-P-16/04/2021 molto opportunamente chiarisce le sia pur ovvie argomentazioni secondo le quali il comma 5 dell’articolo 110 non istituisce nessun diritto alla collocazione in aspettativa, bensì prevede per l’interessato una possibilità, condizionata alla concessione da parte del datore di lavoro

Il parere di Palazzo Vidoni richiama la sentenza del Tar Marche, Sezione I, 94/2018, che sul punto esprime un’indicazione illuminante: la sussistenza del “principio generale secondo cui l’amministrazione di appartenenza deve sempre poter esprimere l’assenso all’impiego dei propri dipendenti presso altre amministrazioni“. Principio alla luce del quale la collocazione in aspettativa può essere configurata come diritto solo negli esclusivi, espressi e tassativi casi nei quali la legge lo disponga. Fattispecie che non ricorre nel caso dell’articolo 110, comma 5.

La Funzione Pubblica smentisce, quindi, la diffusissima, quanto erronea, opinione corrente in moltissime amministrazioni locali, secondo la quale esse sarebbero in una posizione di pati, subendo necessariamente il diritto dell’incaricato di andare in aspettativa in coincidenza con l’avvio del servizio presso altro ente.

Una convinzione erronea, basata su un’esegesi del testo dell’articolo 110, comma 5, del Tuel del tutto fuorviante e, anche, fondata su un presunto diritto del dipendente all’evoluzione e crescita professionale, che non potrebbero essere conculcati dal datore di lavoro.

Le cose non stanno così. Un tempo, prima della riforma di alcuni anni fa, i dipendenti incaricati a contratto erano costretti a dimettersi; il nuovo testo del comma 5 dell’articolo 110 permette loro, invece, di chiedere l’aspettativa, per non dimettersi. Ma, se l’incaricato ritiene di non doversi sottoporre alla valutazione datoriale circa la possibilità di concedere o meno l’aspettativa o, in caso di diniego, considerasse comunque vantaggioso anche per la crescita professionale l’assunzione a contratto, può in ogni caso continuare a dimettersi e, quindi, assumere l’incarico a contratto.

Ma, la pubblica amministrazione non può essere costretta al giogo di chi in assoluta libertà pensi di poter utilizzare l’aspettativa come un diritto, creando poi problemi rilevantissimi di natura organizzativa ed operativa.

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