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20/05/2021 - Equo compenso: non si applica se la clausola contrattuale relativa al compenso per la prestazione professionale è oggetto di trattativa tra le Parti

tratto da entilocali-online.it

Nella Sentenza n. 1071 del 29 aprile 2021 del Tar Lombardia, i Giudici si esprimono sulla materia dell’equo compenso, che è una disciplina speciale di protezione del Professionista che ricopre la posizione di parte debole del rapporto con un cliente in grado di imporre il suo potere economico e di mercato attraverso la proposta di convenzioni unilateralmente predisposte.

La garanzia dell’applicazione del Principio dell’equo compenso, corollario dei Principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa, è imposta anche alle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, l’applicazione della disciplina dell’equo compenso, in quanto eccezione al Principio pro-concorrenziale della libera pattuizione del compenso spettante al Professionista, di cui all’art. 13, comma 3, della Legge n. 247/2012, soggiace a precisi limiti soggettivi, ovvero l’appartenenza del cliente alle categorie delle Imprese bancarie, assicurative o di grandi dimensioni o la sua qualificazione come Pubblica Amministrazione, ed oggettivi, quali la predisposizione unilaterale delle clausole convenzionali da parte del cliente forte, senza che al professionista sia rimessa la possibilità di incidere sul loro contenuto.

La disciplina dell’equo compenso non trova perciò applicazione ove la clausola contrattuale relativa al compenso per la prestazione professionale sia oggetto di trattativa tra le Parti o, nelle fattispecie di formazione della volontà dell’Amministrazione secondo i Principi dell’evidenza pubblica, ove l’Amministrazione non imponga al Professionista il compenso per la prestazione dei servizi legali da affidare. La tutela avanzata della debolezza del Professionista, a fronte del potere di mercato del cliente forte, può essere reclamata anche ove il Professionista sia posto in condizione di incidere sul contenuto della clausola relativa al compenso professionale.

Nel caso in esame, un Comune ha chiesto ai Professionisti concorrenti di formulare un’offerta economica per una prestazione professionale il cui oggetto è stato dettagliatamente individuato mediante l’invio del ricorso e di tutte le informazioni relative al suo oggetto, creando in tal modo un confronto concorrenziale finalizzato all’individuazione del compenso professionale.

Quindi, i concorrenti sono stati posti nella condizione di calcolare liberamente, secondo le dettagliate informazioni fornite dall’Amministrazione, la convenienza economica del compenso in relazione all’entità della prestazione professionale richiesta, senza subire condizionamenti, limitazioni o imposizioni da parte del cliente. Peraltro, i Giudici osservano che imporre alle Pubbliche Amministrazioni l’applicazione di parametri minimi rigidi e inderogabili, anche in assenza della predisposizione unilaterale dei compensi e di un significativo squilibrio contrattuale a carico del Professionista, comporterebbe un’irragionevole compressione della discrezionalità delle stesse nell’affidamento dei servizi legali, in assenza delle condizioni di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità che giustificano l’introduzione di requisiti restrittivi della libera concorrenza. Infine, i Giudici sottolineano che l’art. 95, comma 3, lett. b), del Dlgs. n. 50/2016, impone alle Stazioni appaltanti di aggiudicare i servizi di natura intellettuale, di importo pari o superiore a 40.000 Euro, esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

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