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17/05/2021 - Progressioni Economiche Dipendenti Pubblici: chiarimenti sulla retroattività

tratto da lentepubblica.it

Progressioni Economiche Dipendenti Pubblici, ecco alcuni interessanti chiarimenti su decorrenza ed eventuale retroattività emersi da pareri ARAN e della Funzione Pubblica.


Sia l’Aran, con il parere CFL 69, che il Dipartimento della funzione pubblica, con il parere DFP-0006153-P-29/01/2021, hanno fornito chiarimenti sulla retroattività dell’attribuzione della progressione economica orizzontale.

Nello specifico un’amministrazione aveva richiesto un parere in merito:

  • alla decorrenza delle progressioni economiche orizzontali disciplinate dal CCNL 2018
  • e nello specifico sulla loro eventuale retroattività.

Progressioni Economiche Dipendenti Pubblici: chiarimenti sulla retroattività

Attualmente, l’art. 16, co. 7, del CCNL 21 maggio 2018 ha previsto che

“l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie”.

Seguendo questo dettame contrattuale, l’ARAN, in primo luogo, ha specificato che se il contratto integrativo che prevede le nuove progressioni economiche risulta sottoscritto definitivamente, presso l’ente, comunque nel 2018, le stesse non avrebbero potuto avere decorrenza antecedente al 1° gennaio del 2018. Ma avrebbero potuto avere anche una diversa data del 2018, successiva al 1° gennaio, che le parti avranno ritenuto opportuno a tal fine prevedere.

A suffragare definitivamente questa interpretazione ci ha pensato la Funzione Pubblica, con il parere parere DFP-0006153-P-29/01/2021. Infatti, secondo il Dipartimento ministeriale sottolinea che l’espressa previsione contrattuale del 2018 supera le precedenti disposizioni contrattuali, nonché i pareri antecedenti stessi della Funzione Pubblica.

Pertanto, ai sensi del CCNL 21/05/2018, l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto.

Documenti utili

A questo link il parere dell’ARAN CLF 69.

Invece a questo link trovate il parere della Funzione Pubblica

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