27/07/2021 - Il mancato pagamento dei tributi locali costituisce causa di esclusione dalle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici.
Si consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e smi si applica anche con riguardo ai tributi locali, in quanto il legislatore utilizzando due termini generici come “imposte e tasse” non pone su piani diversi i tributi nazionali e quelli locali.
Ciò implica, come ha recentemente chiarito il TAR di Palermo nella sentenza 23 luglio 2021, n. 2288, che in fase di svolgimento delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4 del codice, ed in particolare di quello relativo al rispetto degli obblighi di pagamento di imposte e tasse, le amministrazioni oltre a richiedere apposita certificazione di regolarità fiscale all’Agenzia delle Entrate, devono rivolgersi anche al comune in cui ha sede l’operatore economico soggetto a verifica al fine di accertare eventuali violazioni “gravi” e “definitivamente accertate” in merito agli obblighi di pagamento dei tributi locali, alla data della presentazione dell’offerta, non potendo l’eventuale causa di esclusione essere superata in virtù di pagamenti effettuati successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
La pronuncia in commento consolida un orientamento già avallato dal Consiglio di Stato[1], che ha sottolineato come “la ratio della norma è quella di escludere dalla gara l’impresa che non offra una totale affidabilità, anche di tipo economico, sulla corretta esecuzione della prestazione oggetto della gara d’appalto”. Già l’Anac, con il parere n. 2211 del 2019, si era espressa a favore di questa interpretazione, confermandola con la più recente delibera n. 295 del 1 aprile 2020 nella quale ha sottolineato la necessità che le amministrazioni locali, onerate di effettuare la verifica della regolarità fiscale dei concorrenti anche con riguardo ai tributi locali, promuovano ”forme di collaborazione ed interscambio dati con altri enti locali, per controllare la regolarità di imprese non del luogo”.
Ovviamente, anche nell’ambito dei tributi locali, costituiscono “violazioni gravi” i casi in cui l’operatore economico abbia omesso pagamenti di imposte e tasse locali di valore superiore ad euro 5.000 come previsto dall’art. 48-bis, commi 1 e 2 del DPR n. 602 del 1973. Quanto alla definitività dell’accertamento della violazione, è pacifico in giurisprudenza che la norma faccia riferimento a situazioni cristallizzate in sentenze definitive o in atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Con riguardo ai tributi locali, dunque, è sufficiente che l’amministrazione locale abbia concreta evidenza documentale che sia stato notificato l’avviso di accertamento relativo al tributo non pagato e che lo stesso non risulti impugnato nei termini di legge[2]. Nel caso esaminato dal giudice amministrativo siciliano, a fronte della contestazione dell’operatore escluso circa la corretta notifica dell’avviso di accertamento da parte del comune, la sentenza ha affermato che “è indubbio che gli avvisi di accertamento siano dotati del requisito della definitività tenuto conto di quanto precisato dalla Corte di Cassazione nei casi di notifica diretta di atti tributari da parte dell’Amministrazione a messo di servizio postale, avvalendosi del sistema semplificato previsto dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973; in questi casi alla spedizione dell’atto si applicano le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992 e, di conseguenza, nel caso in cui il plico venga consegnato al portiere, la notifica si considera eseguita nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da quest’ultimo, senza la necessità dell’invio della raccomandata informativa (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 2229/2020;ex multis Corte di Cassazione n. 8293/2018)”.
Il consolidamento di tale interpretazione che estende anche ai tributi locali il concetto di “regolarità fiscale” crea, certamente, alcuni problemi operativi alle stazioni appaltanti locali. Non esiste, infatti, una banca dati unica la cui consultazione consente di accertare il possesso della regolarità contributiva in capo all’operatore economico con riguardo ai tributi locali; conseguentemente, la stazione appaltante dovrà chiedere la certificazione all’ente locale in cui l’impresa ha sede; ma ciò potrebbe non essere sufficiente in quanto, ad esempio con riguardo all’IMU, un operatore economico potrebbe essere soggetto passivo di imposta anche in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza o la sede legale. D’altro canto, la recente modifica apportata dal decreto legge n. 76/2020 al comma 4 dell’art. 80 del codice appalti afferente la possibilità di escludere il concorrente discrezionalmente anche in relazione alla violazione degli obblighi di pagamento di debiti tributari risultanti da accertamenti non definitivi, implica la necessità di bilanciare l’interesse pubblico alla tutela della libera concorrenza e quello privato dell’operatore economico alla partecipazione, facendo leva sul principio di proporzionalità, stante l’assenza di chiari parametri di riferimento: non sempre i Rup delle stazioni appalti locali sono dotati della professionalità necessaria ad applicare i parametri elaborati dalla giurisprudenza eurounitaria e a valutare l’efficacia di misure di self cleaning adottati dall’impresa, con il conseguente aumento del rischio di contenzioso.
[1] Cfr. CdS, IV, 9.12.2020, n. 7789, in Lasettimanagiuridica.it, con commento di V. Fugazzotto. La sentenza ha confermato la decisione di TAR Puglia, Lecce, II, 13.7.2020, n.731.
[2] In realtà, trattandosi di accertamento esecutivo, anche nel caso di avvenuta impugnazione può continuare a sussistere l’obbligazione di pagamento la cui violazione implica carenza del requisito soggettivo di partecipazione alla gara; ciò avviene, tutte le volte in cui non è stata chiesta la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato ovvero laddove essa sia stata rigettata oppure ove siano trascorsi 180 giorni senza che il giudice tributario si sia pronunciato ( cfr. art. 29 del D.L. 78 del 2010).