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20/07/2021 - Pareri sottoscritti solo da due componenti del collegio dei revisori dei conti

Tratto da: Ministero dell’Interno Finanza locale - Parere del 7 Luglio 2021 Categoria 21.02 Nomina dei revisori degli enti locali Sintesi/Massima I pareri espressi dal collegio dei revisori sono legittimi anche nel caso in cui siano sottoscritti solo da due dei tre componenti

Testo

Un amministratore comunale segnala la presunta mancata convocazione, da alcuni mesi, di un componente del collegio dei revisori dei conti e la probabile conseguente illegittimità dei pareri espressi dal collegio composto solo da due componenti. Al riguardo, nel prendere atto di quanto segnalato, si rappresenta quanto segue. Si osserva, preliminarmente, che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.144 e al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23, che prevedono che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco istituito presso il Ministero dell'Interno, hanno innovato soltanto le modalità di scelta dei revisori, rimanendo invariata la restante normativa di cui agli articolo 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplinante la nomina, la durata, le cause di cessazione e tutti gli altri aspetti i afferenti l'organo di revisione economico-finanziaria. Pertanto, nel precisare che l'organo di revisione del comune in oggetto, pur se scelto mediante estrazione a sorte dall'elenco, effettuata a norma del citato decreto ministeriale, è stato nominato dall'ente con delibera consiliare, si rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo, come disciplinato dalla citata normativa e dai Regolamenti comunali, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 235, comma 2, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. A questo proposito, si osserva che, ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo 267 del 2000 il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. La normativa di riferimento non disciplina le modalità di convocazione e di riunione dell'organo di revisione che, in genere, sono decise autonomamente dall'organo di revisione ovvero, a volte, indicate nel Regolamento di contabilità comunale. Infine, si segnala che il mandato del collegio in questione è scaduto il 13 giugno 2021, salvo eventuale periodo di prorogatio, e, quindi, in data 9 giugno 2021 è stata effettuata l'estrazione dei nominativi dei revisori per il nuovo collegio da nominare a cura del consiglio comunale.

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