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26/07/2021 - L’incompetenza non salvava dal danno erariale.

tratto da iusmanagement.org - autore Dario Di Maria

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 74 del 12 maggio 2021

La vicenda illustrata narra di un funzionario che, convenuto dinanzi alla Corte dei Conti, a propria giustificazione rappresenta la propria incompetenza e inadeguatezza. Il Collegio non accoglie l’eccezione, ma, a seguito dell’esimente prevista dal decreto semplificazioni (dl 76/2020) in materia di danno erariale, nel prossimo futuro potremmo assistere ad assoluzioni per “incompetenza”. Ora illustriamo la vicenda.

Il Geom. X dopo avere precisato che la scelta della Ditta omissis deve essere imputata al solo Ing. Y, evidenzia che il medesimo aveva, di fatto, continuato a svolgere le funzioni di Direttore dei lavori e di Responsabile del procedimento seguendone personalmente tutte le fasi ed egli era stato costretto a sottoscrivere i vari atti sottopostigli dal medesimo Y, come peraltro era già più volte accaduto in passato, senza avere la forza di opporsi.
La circostanza di non avere mai potuto intraprendere un «adeguato percorso formativo tale da poter supportare l’assunzione di responsabilità apicali specie in Enti (come il Comune) in cui il dipendente, munito di posizione organizzativa, esercita tutte le funzioni dirigenziali» è stata espressamente riconosciuta – seppure in sede disciplinare – dallo stesso Comune.
Il Collegio, invece, ha rigettato la linea difensiva del geometra.
In altre parole, il X, per garantirsi la tranquillità personale e non avere problemi di sorta, aveva preferito chiudere gli occhi, disinteressandosi completamente degli effetti delle proprie condotte, ivi compreso lo sperpero di pubblico denaro, nascondendosi dietro la propria supposta incompetenza, fatta valere anche in sede difensiva. Non si può non rilevare come la medesima, peraltro, non gli abbia impedito di accettare, in passato e durante il periodo di omissis dello Y, il conferimento di mansioni superiori con attribuzione della relativa Posizione Organizzativa e conseguente indennità economica. In questo modo egli ha assunto volontariamente la posizione di Organo di vertice, ancorché temporaneo di una struttura complessa come il Settore dei lavori pubblici, con le inerenti obbligazioni di garanzia e di controllo e le relative responsabilità giuridiche (civile, penale e, in questo caso, amministrativo – contabile), compresa – naturalmente – quella relativa a tutti gli atti e documenti sottoposti alla sua attenzione e sottoscrizione, che necessariamente avrebbero richiesto una lettura attenta e consapevole

È facile comprendere come l’accoglimento dell’opposta impostazione comporterebbe una facile e completa deresponsabilizzazione per ogni impiegato pubblico, il quale avrebbe gioco facile a giustificarsi di volta in volta, per eventuali danni cagionati dalle proprie condotte, allegando “pressioni” poste in essere da Superiori gerarchici, le quali, qualora presenti, dovrebbero essere puntualmente denunciate anche davanti all’Autorità giudiziaria.

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