15/07/2021 - Principio di leale collaborazione tra amministrazione e privato nelle procedure interamente digitali
Consiglio di Stato, sez. VI, 01.07.2021 n. 5008
Il principio di leale collaborazione tra l’amministrazione e il privato, ora scolpito nell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost., induce senza ombra di dubbio a ritenere applicabile l’istituto del soccorso istruttorio laddove un candidato incontri ostacoli oggettivamente non superabili nello svolgimento delle operazioni di presentazione della domanda di partecipazione ad una selezione quando queste siano, obbligatoriamente, eseguibili esclusivamente con modalità digitali, anche nel caso in cui egli non abbia dimostrato una brillante dimestichezza nell’utilizzo della metodologia digitale, ma l’amministrazione non abbia messo in campo idonei strumenti di accompagnamento alla procedura e di avvertenza in merito alle insidie che alcune dinamiche di avviamento della presentazione della candidatura avrebbero potuto evidenziare, laddove combinate con concomitanti operazioni di altri candidati idonee a determinare uno stress di sistema.
Pubblicato il 01/07/2021
N. 05008/2021REG.PROV.COLL.
N. 01755/2019 REG.RIC.
N. 02312/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1755 del 2019, proposto dal CINECA – Consorzio interuniversitario, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Catricalà, Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Giuseppe Fabrizio Maiellaro, domiciliato presso la PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40;
contro
la società XENIA Progetti S.r.l., in proprio e nella qualità di capofila per il progetto di ricerca ARS01_01053 “fish RISE”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, domiciliata presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, piazza Cavour, n. 17;
nei confronti
del Ministero dell’Università (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e del Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica Sicilia trasporti navali commerciali e da diporto S.c.ar.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2312 del 2019, proposto dal Ministero dell’università (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
la società XENIA Progetti S.r.l., in proprio e nella qualità di capofila per il progetto di ricerca ARS01_01053 “fish RISE”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
- del CINECA – Consorzio interuniversitario, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Catricalà, Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Giuseppe Fabrizio Maiellaro, domiciliato presso la PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40;
- del Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica Sicilia trasporti navali commerciali e da diporto S.c.ar.l. e dell’Università degli Studi della Basilicata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis, 15 gennaio 2019 n. 552, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Xenia Progetti S.r.l., del Cineca-Consorzio interuniversitario e del Ministero dell’università e i documenti prodotti;
Viste, con riferimento all’appello n. R.g. 1755/2019, le ordinanze della Sezione 2 luglio 2020 n. 4282 e 22 settembre 2020 n. 5552 e, con riferimento al ricorso in appello n. R.g. 2312/2019, le ordinanze della Sezione 3 luglio 2020 n. 4293 e 5 ottobre 2020 n. 5852;
Esaminate le memorie difensive, anche di replica e gli ulteriori atti depositati;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell’udienza del 18 febbraio 2021 (svolta nel rispetto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature avvalendosi di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti gli avvocati Francesco Follieri, Giuseppe Maiellaro e Francesca Sbrana nonché l’avvocato dello Stato Generoso Di Leo, in collegamento da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorsi in appello rubricati, rispettivamente, al n. R.g. 1755/2019 e al n. R.g. 2312/2019 il CINECA – Consorzio interuniversitario (d’ora in poi, per brevità, CINECA) e il Ministero dell’università e della ricerca (d’ora in poi, per brevità, MIUR) hanno chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis, 15 gennaio 2019 n. 552, con la quale è stato accolto il ricorso (R.g. n. 456/2018) proposto dalla società Xenia Progetti ai fini dell’annullamento dell’atto o del comportamento informatico con il quale è stata generata la schermata di “cruscotto domanda scaduta” per il progetto ARS01_01053 “fish RISE” – area di specializzazione “Blue Growth”, nell’ambito della procedura di selezione per la concessione di agevolazioni a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 nonché della disciplina della procedura nella parte in cui non prevede rimedi tecnico-informatici per il caso in cui il malfunzionamento della piattaforma telematica non abbia consentito di perfezionare ed inviare la domanda entro il termine previsto.
Nei confronti della suindicata sentenza di primo grado propongono appello, con due distinti mezzi di gravame, il CINECA ed il MIUR (oggi Ministero dell’università) chiedendone la riforma secondo le prospettazioni che qui di seguito saranno illustrate.
2. - In via preliminare e prima ancora di descrivere la vicenda fattuale, identica per i due ricorsi in appello, in quanto entrambi i gravami attengono alla medesima controversia e hanno quale bersaglio la stessa sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (n. 552/2020), deve disporsi fin d’ora (anche per motivi di logica espositiva) la riunione degli stessi.
Va a tal proposito rammentato, in via generale e per completezza espositiva, che nel processo amministrativo, con riferimento al grado di appello, sussiste l’obbligo per il giudice di disporre la riunione degli appelli allorquando questi siano proposti avverso la stessa sentenza (art. 96, comma 1, c.p.c.), mentre in tutte le altre ipotesi la riunione dei ricorsi connessi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano conseguentemente insindacabili in sede di gravame con l'unica eccezione del caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2018 n. 3109).
Al di là dell’obbligo di riunione dei due ricorsi in appello qui in esame, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza di primo grado, emerge poi, in tutta evidenza, la integrale connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi, recando quali parti processuali le stesse già costituite nel giudizio di primo grado ed avendo ad oggetto la delibazione di motivi di appello dal contenuto pressoché sovrapponibile.
Deriva da quanto sopra che va disposta la riunione del ricorso in grado di appello n. R.g. 2312/2019 al ricorso in grado di appello n. R.g. 1755/2019, in quanto quest’ultimo ricorso (in appello) è stato proposto in epoca antecedente rispetto al precedente, perché siano decisi in un unico contesto processuale e ciò sia per evidenti ragioni di economicità e speditezza dei giudizi sia al fine di prevenire la possibilità (eventuale) di un contrasto tra giudicati (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2013 n. 22 e 23 luglio 2012 n. 4201)
3. - Dalla documentazione versata dalle parti qui in controversia nei due gradi di giudizio con riferimento ai due contenziosi qui in decisione nonché dalla lettura della sentenza qui fatta oggetto di gravame si può ricostruire la vicenda contenziosa che ha condotto a questo giudizio in sede di appello come segue:
- con decreto del MIUR 13 maggio 2017 n. 1735 era pubblicato un “Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020” e a gestire dal punto di vista tecnico-informatico la relativa selezione veniva chiamato il CINECA, nella sua qualità di consorzio interuniversitario che, tra i suoi compiti, annovera quello di realizzare sistemi gestionali e servizi a sostegno del MIUR e degli enti consorziati;
- nella legge speciale della selezione, recata dal predetto avviso, era tra l’altro prevista la presentazione da parte dei candidati di una apposita domanda e della correlata documentazione occorrente per mezzo della (e quindi sulla) piattaforma telematica SIRIO, gestita per l’appunto da CINECA, secondo le modalità, i termini e i contenuti illustrati agli artt. 4 e seguenti dell’avviso;
- quest’ultimo all’art. 16 (recante “Modalità e termini di presentazione delle domande”) disponeva, testualmente, che: “1. Le domande, a pena di esclusione, devono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), a partire dalle ore 12 (dodici) del 27 luglio 2017 e fino alle ore 12 (dodici) del 9 novembre 2017. 2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) a far data dal 27 luglio 2017 è possibile registrare la propria utenza, consultare le guide sull’utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico e scaricare lo schema di domanda, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e i relativi allegati. 3. Le domande di partecipazione e la relativa documentazione allegata presentate difformemente dal presente Avviso saranno escluse. (…)”;
- l’appellante CINECA riferisce che la “Guida alla presentazione alla domanda” (documento della procedura consultabile sul menzionato sito http://roma.cilea.it/Sirio, indicato all’art. 16, comma 2, dell’Avviso), in attuazione delle prescrizioni contenute nel bando, recava ulteriori e dettagliate istruzioni circa le modalità di partecipazione e caricamento della documentazione richiesta. In particolare, in virtù di quanto riportato nella Guida, con riferimento all’art. 4 dell’Avviso, per poter presentare correttamente la domanda occorreva: a) acquisire e inserire le credenziali inerenti alla registrazione sulla piattaforma e occorrenti ad effettuare ciascun accesso alla stessa; b) selezionare la tipologia di attività da effettuare sullo sportello (nuova domanda, domande in compilazione, domande trasmesse, domande condivise) ed effettuare poi, secondo le indicazioni ivi fornite, le attività di compilazione ed inserimento di dati, informazioni e documenti, pertinenti alle seguenti 5 fasi: 1.) domanda; 2.) allegati; 3.) verifica dei vincoli; 4.) firma soggetti; 5.) trasmissione della domanda; c) svolgere le suddette operazioni, afferenti in modo distinto a ciascuna delle suddette fasi – che contemplavano dunque l’elaborazione e l’inserimento di molteplici dati e informazioni, anche di tipo descrittivo in riferimento al progetto e ai proponenti/attuatori (anagrafiche, referenti, sedi operative, costi, obiettivi, etc.), così come la compilazione e sottoscrizione con firma digitale (da parte dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti) di numerosi modelli e documenti, parimenti da allegare e caricare quindi a sistema – sulla base delle istruzioni in esame; d) provvedere al tempestivo, corretto e compiuto caricamento delle informazioni e della documentazione di cui sopra, nei modi e nei termini prescritti, sulla piattaforma telematica e alla successiva trasmissione della domanda. Puntualizza ancora l’appellante CINECA che “senza il corretto e compiuto svolgimento di tutti gli adempimenti pertinenti alle suddette fasi, la domanda non poteva ritenersi in alcun modo presentata e nemmeno acquisita e/o nella disponibilità del sistema di che trattasi” (così, testualmente, a pag. 5 dell'atto di appello). La complessità della procedura di partecipazione era confermata dalla circostanza che il MIUR, nell’avviso, assegnava ai candidati ben tre mesi di tempo, dalla pubblicazione dell’avviso medesimo, per la presentazione delle domande;
- la società Xenia Progetti S.r.l., in proprio e nella qualità di capofila, presentava domanda di partecipazione per il progetto di ricerca ARS01_01053 “fish RISE”, ma per detta domanda veniva esclusa dalla competizione per intempestività della presentazione;
- la Xenia Progetti proponeva dunque, al TAR per il Lazio, ricorso (R.g. n. 456/2018) volto all’annullamento dell’atto di esclusione e all’ammissione comunque alla selezione, in quanto la tardiva presentazione della domanda era imputabile al malfunzionamento del sistema informatico di accesso alla procedura a ridosso della scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato alle ore 12.00 del 9 novembre 2017 (malfunzionamento che, in particolare, aveva ostacolato il compimento della fase attinente alla “verifica dei vincoli”, nonostante la domanda stessa fosse già caricata sulla piattaforma);
- il TAR per il Lazio, con ordinanza n. 1125 del 28 febbraio 2018 disponeva l’ammissione con riserva di Xenia Progetti alla procedura selettiva;
- all’esito dell’udienza fissata per la discussione del merito del ricorso, il TAR per il Lazio, con la sentenza qui oggetto di appello da parte del CINECA e del MIUR, accoglieva il gravame, in quanto l’atto che non consentiva la presentazione della domanda doveva ritenersi illegittimo perché assunto in violazione del generale principio del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all’art. 6 l. 7 agosto 1990, n. 241 “(…) avuto riguardo alla previsione dell’avviso (art.16) secondo cui la domanda doveva essere presentata, a pena di esclusione “esclusivamente” con modalità telematica tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO e alle difficoltà connesse all’utilizzo del Sistema Sirio in prossimità della scadenza del termine di presentazione della domanda” (così, testualmente, a pag. 3 della sentenza qui oggetto di appello);
- in particolare il Tribunale amministrativo regionale ha osservato, richiamando anche la propria giurisprudenza, che “nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell’ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell’interessato. Nel caso di domande telematiche, infatti, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termine di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora, come nel caso in esame, la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti” (così ancora, testualmente, a pag. 3 della sentenza qui oggetto di appello);
- in ragione di quanto sopra il TAR per il Lazio concludeva esprimendo il principio secondo il quale “pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990” (così, testualmente, a pag. 4 della sentenza qui oggetto di appello).
4. – Il CINECA, con il ricorso n. R.g. 1755/2019, riteneva errata la decisione assunta dal primo giudice.
In particolare il CINECA, a conforto della fondatezza dell’appello proposto, segnalava che:
- il giudice di prime cure non si è avvisto che i motivi di censura dedotti con il ricorso di primo grado dalla società esclusa, incentrati sul sostanziale e determinante presupposto che vi sia stato un malfunzionamento della piattaforma telematica gestita da CINECA, al quale sarebbe unicamente imputabile l’impedimento a danno della concorrente di accedere alla procedura in modo corretto e tempestivo;
- infatti la prospettazione della società esclusa ad avviso della quale gli ostacoli alla presentazione della domanda sarebbero da imputare ad un malfunzionamento del sistema SIRIO, imposto quale unica modalità per l’accesso alla gara, è stata acriticamente condivisa dal giudice di prime cure senza che sia stata svolta una adeguata istruttoria e in assenza di prove prodotte dalla società ricorrente in primo grado e, soprattutto, non tenendo conto della relazione tecnica depositata in quel giudizio da CINECA dalla quale si evince, con nettezza, come la mancata presentazione della domanda nei modi e nei termini previsti dall’Avviso costituisse un evento da imputare esclusivamente alla società oggi appellata, essendo stato dimostrato che il sistema non avesse registrato alcun malfunzionamento e fosse perfettamente idoneo ad accogliere, in linea con le prescrizioni dettate dall’Avviso, le domande di candidatura;
- del resto, sotto il profilo prettamente tecnico, dalla relazione già depositata in primo grado, il Tribunale amministrativo regionale avrebbe dovuto agevolmente cogliere che “il funzionamento della piattaforma telematica SIRIO non è mai risultato interrotto o viziato in modo da ostacolare la partecipazione e ammissione dei soggetti interessati, avendo rivelato il sistema informatico soltanto due brevi sospensioni (per interventi tecnici programmati) di complessivi 10 minuti in un arco temporale di oltre 3 mesi (dal 27 luglio 2017, giorno di apertura del sistema per la presentazione delle domande suddette, al 9 novembre 2017, termine ultimo per tale presentazione - vds. art. 16 dell’Avviso suddetto), e comunque non interferenti in alcun modo con lo specifico lasso di tempo indicato dalla ricorrente; il dato sulla continua tenuta e corretto funzionamento del sistema, d’altronde, è ancora più evidente alla luce (oltre che della inizializzazione, spesso per mera prova, di ben 1.080 domande) della presentazione di ben 281 domande, tutte nei soli ultimi 9 giorni e di 192 domande solo nell’ultimo giorno”. Fermo quanto sopra, è stato “invece, rilevato che molti concorrenti non soltanto si sono apprestati all’effettuazione di quegli adempimenti a ridosso della scadenza del termine, dunque con tempistiche palesemente inadeguate, ma hanno anche effettuato ripetutamente e fino all’ultimo correzioni e sostituzioni (dunque nuovi inserimenti e caricamenti di dati e documenti), comunque adottando modalità scorrette e inidonee di interazione con il sistema” (così, testualmente, alle pagg. 15 e 16 dell’atto di appello di CINECA);
- ne deriva che la società esclusa non ha fornito alcun elemento o documento idoneo a chiarire e dimostrare inequivocabilmente l’imputabilità delle lamentate problematiche operative al sistema informatico di CINECA, non riuscendo, pertanto, a fugare i dubbi, divenuti, all’esito dei risultati della relazione tecnica, certezze, circa l’imputabilità delle circostanze segnalate dalla società a plausibili inadeguatezze e criticità di connessione e accesso riferibili alla concorrente, tali da impedire la finalizzazione delle operazioni di caricamento, che quindi non si sono mai né definite né perfezionate;
- sotto diverso profilo, ancor più prettamente giuridico, il giudice di primo grado ha errato nel non tenere conto che la scelta di adottare in via esclusiva una piattaforma telematica per la conduzione di una procedura di gara (o comunque selettiva) rientra appieno nella discrezionalità dell’amministrazione procedente , “vieppiù nel quadro normativo che regola gli affidamenti connotati da erogazioni di danaro pubblico il quale, come noto, contempla ed anzi incentiva e richiede il ricorso generalizzato a tali strumenti, per una sempre maggiore speditezza e semplificazione delle procedure e a tutto vantaggio, in primis, dei concorrenti” (così, testualmente, a pag. 21 dell’atto di appello). Premesso ciò, va ribadito (anche con il sostegno dell’orientamento della giurisprudenza sul tema), che la valutazione circa la impossibilità di partecipare ad una selezione telematica, a causa di impedimenti prodotti dalla piattaforma utilizzata, deve assumere necessariamente un carattere obiettivo, per cui deve escludersi che tale impossibilità sussista quando altre imprese abbiano partecipato alla gara ed abbiano completato con successo le operazioni di caricamento dei dati. A ciò si aggiunga che, per orientamento costante, in tutte le procedure ad evidenza pubblica i termini stabiliti per la presentazione delle offerte hanno sempre natura perentoria, senza possibile distinzione tra le procedure telematiche e le procedure tradizionali, come invece erroneamente ha affermato il primo giudice;
- inoltre, con riferimento alle procedure telematizzate si è affermato in giurisprudenza, in disparte l’ovvia possibilità di esclusione dalla selezione, laddove il partecipante non abbia messo in campo un comportamento diligente verso il corretto adempimento delle regole tecniche previste dalla legge di selezione, il principio in virtù del quale occorre una specifica prova per dimostrare il malfunzionamento del sistema “pubblico” per la trasmissione delle domande e spetta al concorrente offrire il principio di prova del suddetto malfunzionamento, atteso che a fronte di un preciso termine di presentazione delle offerte, conosciuto con congruo anticipo, i candidati hanno l’onere di predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare con tempestività al termine medesimo, con la conseguenza evidente, nel caso in esame, che non avendo la società esclusa e ricorrente in primo grado trasmesso in modo tempestivo, completo e conforme la domanda nei termini prescritti, non vi sarebbe spazio per l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 l. 241/1990.
Il CINECA dunque, ritenendo che si era erroneamente formata la valutazione del primo giudice, esplicitata nella sentenza qui oggetto di appello, chiedeva la riforma della sentenza appellata con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
Nel contempo, in sede istruttoria, dal momento che per il CINECA assumeva condizione essenziale la circostanza che fosse dato espressamente atto, nella statuizione che avrebbe definito il presente giudizio, dell’assenza di malfunzionamenti del sistema informatico SIRIO, chiedeva che fosse disposta verificazione o consulenza tecnica d’ufficio.
5. - Con il ricorso in appello n. R.g. 2312/2019 anche il MIUR riteneva errata la decisione assunta dal primo giudice, chiedendone la riforma in quanto:
- premesso che l’art. 16 dell’Avviso prevedeva che le domande, a pena di esclusione dovevano essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), a partire dalle ore 12 (dodici) del 27 luglio 2017 e fino alle ore 12 (dodici) del 9 novembre 2017, il giudice di primo grado, con la sentenza qui oggetto di appello, si è impropriamente sostituito all’amministrazione nella valutazione circa la giustificabilità del mancato rispetto alle puntuali prescrizioni in ordine al termine perentorio per la presentazione delle domande da parte della candidata, senza tenere conto che nessun malfuzionamento poteva imputarsi al sistema informatico di cui alla piattaforma. Nello specifico tra le ore 11:00 e le ore 12:00 del giorno 9 novembre 2017 (e, quindi ad un’ora dalla scadenza), risultavano trasmesse ben 59 domande, di cui l’ultima regolarmente inoltrata alle ore 11:59:39. A partire dalle ore 11:26 del 9 novembre 2017, gli uffici del MIUR hanno ricevuto numerose segnalazioni - via mail e PEC - circa presunte disfunzioni del sistema, alcune delle quali sono pervenute ben oltre il termine di scadenza per la presentazione delle proposte, nondimeno il CINECA ha comunicato che, nell’ultima ora di apertura dello sportello, a causa dell’intenso traffico, il sistema ha subito esclusivamente dei meri rallentamenti senza che vi fosse stata alcuna interruzione ed evidenziando che il funzionamento, negli ultimi 7 giorni (del periodo qui di interesse), era stato assicurato per il 99,9% del tempo;
- in altri termini l’esclusione della candidata doveva essere considerata legittima dal giudice di primo grado perché: a) è stato concesso un ampio margine di tempo per la presentazione delle domande (dal 27 luglio 2017 al 9 novembre 2017) e, quindi, i concorrenti hanno avuto tutto il tempo necessario per predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare ritualmente alla scadenza del termine di cui all’Avviso; b) il CINECA ha comunicato formalmente che nell’ultima ora di apertura dello sportello il sistema ha subito solo dei meri rallentamenti dovuti all’intenso traffico, senza che vi sia stata alcuna interruzione del servizio (tant’è vero che in quel lasso di tempo sono state presentate comunque n. 59 domande); viceversa, il sistema ha subito interruzioni solo in data 4 novembre 2017 tra le ore 13:07 e le 13:12 e in data 9 novembre 2017tra le ore 07:12 e le 07:17; c) secondo il CINECA, negli ultimi 7 giorni (del periodo qui in rilievo), è stato assicurato un funzionamento del sistema pari al 99,9% e che la segnalazione “si è verificato un errore, contattare l’assistenza informatica” è un messaggio generico che viene inviato dal sistema anche quando il sistema medesimo non riesce a portare a termine un’operazione entro un intervallo di tempo predeterminato; d) il MIUR ha inteso garantire la par condicio e la trasparenza dell’azione amministrativa a tutela dei 281 partenariati che hanno correttamente inserito la domanda di finanziamento secondo le modalità ed i termini prescritti dall’Avviso e che, quindi, hanno interesse ad evitare l’ammissione di ulteriori concorrenti [e ciò nel rispetto anche di quanto ribadito dall’Autorità di gestione del PON e FSC (fondi a valere sui quali si pone l’Avviso), interpellata sul punto con mail in data 9 novembre 2017].
Il MIUR chiedeva quindi, previa riforma della sentenza di primo grado, che il Consiglio di Stato affermasse la infondatezza delle censure dedotte dalla società esclusa dalla selezione nel ricorso di primo grado, respingendolo.
6. – Nel giudizio di appello n. R.g. 1755/2019 (proposto dal CINECA) si costituiva la società ricorrente in primo grado che contestava analiticamente le prospettazioni dell’appellante, ribadendo che la sentenza del TAR per il Lazio era immune dai vizi rappresentati. Preliminarmente la società appellata eccepiva l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva dell’appello proposto dal CINECA e nel contempo eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso in appello n. R.g. 2312/2019 in quanto il MIUR non le aveva mai notificato l’atto introduttivo del ricorso di secondo grado. La società chiedeva quindi la conferma della sentenza di primo grado e la reiezione dell’appello proposto dal CINECA.
7. – Durante lo svolgimento dei due processi erano assunte decisioni in sede cautelare e istruttoria.
Con riferimento all’appello n. R.g. 1755/2019 venivano emesse dalla Sezione le seguenti ordinanze 2 luglio 2020 n. 4282 e 22 settembre 2020 n. 5552.
In particolare con l’ordinanza 5552/2020 la Sezione:
- ha ricordato che con le ordinanze nn. 4259 e 4261 del 2 luglio 2020 la Sezione, con riferimento a giudizi di analogo tenore e in più parti plasticamente sovrapponibili, ha incaricato il direttore della Direzione tecnologia e sicurezza dell’Agenzia per l’Italia digitale a rispondere, in qualità di verificatore, ai seguenti quesiti: “a) dica il verificatore – esaminando la documentazione acquisita agli atti di causa e ogni altro elemento rilevante, ivi inclusa la documentazione esistente agli atti del Cineca e delle pubbliche amministrazioni interessate, nonché provvedendo, ove ritenuto necessario, anche all’accesso diretto agli apparati informatici in dotazione delle parti, previa idonea verifica della attendibilità e genuinità dei dati a tal fine acquisibili – se, durante la giornata del 9 novembre 2017, lo sportello telematico SIRIO abbia registrato il malfunzionamento denunciato dalla ricorrente in prime cure e riconosciuto dalla sentenza appellata; b) in caso di risposta affermativa al precedente quesito, dica il verificatore la causa del malfunzionamento rilevato, specificando se sia ascrivibile a difetti di progettazione del sistema SIRIO, a condotte tenute dalla ricorrente in primo grado -indicando, in tale ipotesi, se trattasi di condotte vietate dalle regole poste a base del Decreto n. 1735 del 13 luglio 2017 o comunque precluse da regole tecniche di comune dominio e conoscenza per gli operatori del settore ovvero se si sia in presenza di condotte da ritenere ammesse, in ragione di informazioni erronee o incomplete recate nella documentazione sottesa al Decreto n. 1735 cit. -, ad una limitata velocità di connessione degli strumenti e dei canali informatici utilizzati dalla ricorrente in primo grado, ovvero ad altra causa, anche ignota.”;
- ha ritenuto che, vertendosi su questioni analoghe a quelle oggetto dell’odierno giudizio, le risultanze della predetta istruttoria potrebbero manifestarsi rilevanti o, addirittura, decisive per la soluzione della presente controversia;
- ha ritenuto (ulteriormente) opportuno che fosse rinviata la decisione del giudizio ad una unica udienza per la contemporanea definizione di tutti i processi pendenti ed aventi ad oggetto la stessa causa petendi, anche al fine di acquisire in tutti i giudizi la relazione di verificazione (comprensiva degli eventuali allegati) da depositare nell’ambito dei giudizi n. R.g. 3829/2018 e 1559/2019 e quindi per utilizzarla “quale prova atipica al presente giudizio e possa essere ivi valutata (altresì) ai fini della soluzione dell’odierna controversia”.
Con riferimento a quanto sancito nella predetta ordinanza, il difensore della società appellata (nelle note d’udienza da ultimo depositate) ha ricordato che la relazione di verificazione disposta nel giudizio R.g. n. 3829/2018 era stata depositata in data 7 gennaio 2021 e, quindi, ne chiedeva l’acquisizione anche nel presente giudizio.
Con riferimento al ricorso in appello R.g. 2312/2019 venivano emesse le ordinanze della Sezione 3 luglio 2020 n. 4293 e 5 ottobre 2020 n. 5852, dal contenuto analogo alle ordinanze della Sezione alle quali si è sopra fatto riferimento.
Le parti hanno presentato ulteriori memorie e note d’udienza, con le quali hanno confermato le conclusioni già espresse nei precedenti atti processuali.
8. – Va preliminarmente ribadito che l’oggetto contenzioso che ha dato luogo al giudizio di primo grado, che si è concluso con la sentenza qui appellata, attiene alla richiesta di annullamento dell’atto o del comportamento informatico con il quale è stata generata la schermata di “cruscotto domanda scaduta” per il progetto ARS01_01053 “fish RISE” – area di specializzazione “Blue Growth”, nell’ambito della procedura di selezione per la concessione di agevolazioni a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. Quindi la vicenda è diversa rispetto ad altre, apparentemente consimili e relative alla medesima selezione, con riferimento alle quali la causa petendi dei giudizi va individuata nella formazione o meno del silenzio-inadempimento rispetto alla richiesta di ammissione alla selezione da parte di un candidato che ha denunciato di non essere riuscito a presentare la domanda a causa di un malfuzionamento della piattaforma; infatti, nel caso in esame, tale vicenda giudiziale è stata superata dalla espressa manifestazione di diniego all’ammissione tardiva alla selezione opposta alla candidata esclusa dal MIUR.
In disparte ogni valutazione in merito ad eventuali censure in rito (in particolare con riferimento a quelle sollevate dalla società appellata), deve anzitutto essere esaminata la relazione del verificatore depositata in seguito alla ordinanza della Sezione n. 4259 del 2 luglio 2020 con la quale è stato individuato nel direttore della Direzione tecnologia e sicurezza dell’Agenzia per l’Italia digitale l’organismo al quale affidare la verificazione in merito ai quesiti più sopra riprodotti e acquisita al fascicolo del presente giudizio al fine della sua utilizzazione per la definizione del contenzioso in grado di appello qui in esame.
In sintesi il verificatore, nella sua relazione finale:
- ha richiamato il contenuto dell’ordinanza con la quale è stata disposta la verificazione, riproducendo i quesiti sottoposti all’esame del verificatore;
- ha riferito in merito al metodo e alle attività svolte nel corso dell’istruttoria che ha condotto alla predisposizione della bozza di verificazione che è stata trasmessa alle parti al fine di consentirne la dovuta partecipazione;
- nel merito e sotto il profilo lessicale ha precisato che il “rallentamento di un’applicazione telematica” rappresenta “un decadimento di prestazioni, rispetto a quelle previste in fase di progettazione, che può essere misurato dal lato dell’applicazione telematica, escludendo i sistemi di accesso degli utenti”, mentre il “malfunzionamento” è un “comportamento anomalo e non previsto in sede di progettazione dell’applicazione e pertanto non documentato nell’applicazione stessa”:
- a questo punto ha riferito che “la piattaforma telematica SIRIO consta di quattro componenti logiche: un ripartitore di carico (load balancer), un web server, la componente applicativa realizzata dal CINECA e integrata nel web server (SIRIO e i moduli utilizzati nel corso delle attività di caricamento delle domande), un sistema di gestione di base dati”;
- è quindi passato ad assegnare una risposta al primo quesito e, scrutinando la documentazione tecnica in atti, ha potuto affermare che, nel caso di specie, non si è assistito ad un episodio di “malfunzionamento in senso stretto, quanto piuttosto di una serie di comportamenti anomali della piattaforma causati da una intrinseca fragilità di progettazione della piattaforma stessa ed innescati da azioni degli utenti che, in alcune circostanze, addensate nella fase (compulsiva) finale di chiusura del bando, hanno inconsapevolmente determinato situazioni che la piattaforma non era in grado di gestire correttamente” (così, testualmente, a pag. 8 della relazione tecnica);
- su tale punto ha poi chiarito che “Non si può affermare in senso stretto che vi sia stato un difetto di progettazione del sistema SIRIO, come comunemente si può immaginare, ma certamente quella che appare la scelta di demandare esclusivamente al database la risoluzione di problematiche di concorrenza, rende il sistema meno capace di gestire la concorrenza stessa - in maniera specifica accessi multipli con le stesse credenziali - e quindi fortemente dipendente dal comportamento degli utenti”;
- ancor più nello specifico ha dimostrato che il sistema utilizzato nel caso di specie “funziona solo con la cooperazione attiva degli utenti che non devono mettere in pratica accessi multipli con le stesse credenziali” e che “questa pratica è “rischiosa” solo in un sottoinsieme di casistiche e circostanze”, che “si possono verosimilmente verificare quando più utenze concorrenti stanno tentando di accedere in aggiornamento alla stessa risorsa definita a livello di progettazione del database, tenuto anche conto di come viene gestito il lock della risorsa medesima”;
- ha concluso, in ragione di quanto sopra e tenuto conto che “in fase di progettazione è stata fatta una scelta che non consente né di gestire, né di impedire comportamenti (…) potenzialmente pericolosi, il CINECA avrebbe dovuto avvertire l’utente, con tutte le dovute evidenze. Una buona progettazione, infatti, oltre a guidare l’utente, ad esempio proponendo solo province corrette, controllando formato dei dati, etc., dovrebbe impedire o gestire comportamenti degli utenti che potrebbero causare errori non gestiti o anomalie di funzionamento” (così, testualmente, a pag. 10 della relazione tecnica);
- quanto al secondo quesito, circa i tempi medi, il tempo di completamento delle operazioni da parte dei candidati, soprattutto le frazioni temporali delle singole e scomposte operazioni, ha riferito che tale valutazione si presenta più complessa e onerosa sotto il profilo temporale rispetto a quella relativa al primo quesito.
9. - Sebbene la relazione di verificazione affronti funditus solo la tematica relativa al primo quesito, il Collegio ritiene che, tenuto conto della causa petendi riferita ai giudizi qui riuniti, l’attività istruttoria ha offerto le risposte necessarie al fine di considerare completa l’acquisizione probatoria processuale e di poter giungere a definire la fondatezza o meno degli appelli qui proposti.
Al punto 6 della relazione di verificazione (rubricato “Esito della verificazione), il verificatore, testualmente (cfr. pag. 12 della relazione), concludeva nel senso che:
- nella giornata del 9 novembre 2017 lo sportello telematico SIRIO è incorso in un degrado delle prestazioni non dovuto ad un errore dell’applicazione in senso stretto, ma ad una concomitanza di eventi che ha provocato un’anomalia di funzionamento oggettivamente riscontrata dagli utenti;
- la causa del degrado di prestazioni è imputabile alla concomitanza di una scelta progettuale dell’applicazione e di taluni comportamenti degli utenti, potenzialmente nocivi per il sistema, ma non gestiti, né impediti dalla piattaforma;
- tali condotte, segnatamente l’utilizzo di accessi multipli con le stesse credenziali, non sono state vietate dalla documentazione tecnica messa a disposizione degli utenti, né impedite dalla piattaforma e non sono precluse da regole tecniche di conoscenza generale, né tantomeno possono considerarsi precluse dal comune dominio di conoscenza di un utente medio;
- non si possono escludere concomitanze di cause locali dipendenti dall’utente, tuttavia tale circostanza appare poco probabile quantomeno per tutto l’arco temporale incriminato e per tutti gli utenti interessati.
In base a quanto sopra appare dunque non errata la conclusione alla quale è giunto il primo giudice volta a ritenere ammissibile al soccorso istruttorio la posizione della società esclusa che non era riuscita a presentare adeguatamente e tempestivamente la domanda di partecipazione alla selezione.
Il Collegio non ignora che la giurisprudenza si è largamente espressa nel senso che il principio secondo il quale nel procedimento amministrativo (ivi compresi quelli selettivi), l’istituto del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall'art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990, non può essere invocato utilmente dal candidato incorso in una sia pure incolpevole mancata indicazione di un profilo della domanda, sebbene rilevante, per un elementare e certo non sproporzionato principio di autoresponsabilità in materia, prima ancora che per il rispetto della par condicio tra i candidati e dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e che tale principio trova applicazione a maggior ragione laddove si tratti della selezione di progetti che aspirano alla distribuzione di scarse risorse pubbliche, come accade laddove, come nel caso di specie, la selezione riguarda progetti che debbono essere finanziati con spendita di risorse pubbliche (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. III, 18 gennaio 2021 n. 531 e 4 ottobre 2016 n. 4081).
Ed infatti, come è stato affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (con sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014), il principio del “soccorso istruttorio” è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara; è consentita, invece, la mera regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduce, di regola, nella rettifica di errori materiali e refusi.
Sicché, di conseguenza, il soccorso istruttorio consente di completare dichiarazioni o documenti già presentati (ma non di introdurre documenti nuovi) e ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento. In tal caso, infatti, non si sta discutendo della esistenza del requisito ma soltanto di una (consentita) precisazione che non innova e non altera la par condicio, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo, da un punto di vista formale, di una situazione sostanzialmente già verificatasi e acquisita al procedimento.
Ne deriva che, laddove non sia stata presentata (validamente) la domanda di partecipazione alla selezione, non potrebbe farsi luogo all’applicazione dell’istituto (rimediale) del soccorso istruttorio.
10. – Tuttavia il suesposto ragionamento, che il Collegio condivide pienamente in via di principio, non può operare laddove la domanda di una selezione non sia stata presentata per fatto non imputabile, obiettivamente ed interamente, al comportamento del candidato ovvero riferibile ad una sua non capacità (o adeguatezza) tecnica di base accompagnata però dall’assenza di strumenti di recupero e conoscenza (predisposti e messi a disposizione dall’amministrazione procedente ovvero dal gestore della piattaforma telematica) che possano metterlo sull’avviso circa i pericoli tecnici collegati alla presentazione della domanda sulla piattaforma individuata dall’amministrazione procedente quale unico luogo tecnico-giuridico idoneo alla presentazione della manifestazione di volontà a partecipare alla selezione.
Va detto sul punto che, in materia di selezioni per l’affidamento di commesse pubbliche, materia pienamente assimilabile alla selezione di progetti per l’assegnazione di finanziamenti pubblici, la giurisprudenza ha saldamente affermato che, laddove la stazione appaltante abbia condotto la gara telematica senza ravvisare malfunzionamenti impeditivi della piattaforma messa a disposizione “non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 2019 n. 7922). Nel medesimo senso si è chiarito che “se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2020 n. 86).
Ed è proprio in base ad un approccio critico nei confronti dell’affermazione circa la sussistenza della responsabilità – sempre e comunque – a carico del candidato della mancata presentazione della domanda con modalità telematiche, principio che non può considerarsi assoluto ma semmai condizionato dalla idoneità dei mezzi informatici a consentire effettivamente, ad un utente di medio livello e di media alfabetizzazione telematica, la presentazione della domanda sulla piattaforma nei modi e nei tempi previsti dalla legge di selezione, che il Collegio ha ritenuto di (disporre e) utilizzare una verificazione ad hoc.
Infatti, se è vero che l’istituto del soccorso istruttorio deve essere messo in campo solo dopo che il procedimento abbia avuto avvio e che dunque esso, in thesi, non troverebbe spazio nelle procedure selettive in favore di un candidato che non abbia tempestivamente ed adeguatamente presentato la domanda di partecipazione, non può non rilevarsi come tali considerazioni non possano valere nel caso in cui il sistema di ricezione della domanda, esclusivamente caratterizzato dall’utilizzo di meccanismi digitali ed automatizzati, anche solo per parziale inadeguatezza dello stesso, pur se accompagnata da una inabilità tecnica del candidato, senza che l’amministrazione procedente abbia adeguatamente messo in avviso l’utente dei rischi derivanti da possibili “debolezze” ovvero “fragilità” del sistema, abbia di fatto reso impossibile al candidato la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Dall’esito della verificazione si è potuto appurare come, a fronte di un non dimostrato malfuzionamento strutturale del sistema SIRIO, tale da rendere impossibile la presentazione delle domande, visto che sono state molte le domande che sono state regolarmente presentate nell’arco temporale di tre mesi lasciato dalla legge di selezione ai concorrenti per presentare i loro progetti e che dunque detto “malfuzionamento” va escluso, deve contemporaneamente registrarsi una “fragilità” del sistema che non è stato in grado di “mettere in sicurezza” gli utenti meno abili rispetto al pericolo che le loro domande, specialmente se presentate a ridosso della scadenza del termine perentorio di presentazione delle stesse ed in un momento di grande concentrazione (e concitazione) di attività sollecitatorie della piattaforma (per il contemporaneo ingresso di più candidati “ritardatari”), potessero non essere registrate dal sistema SIRIO.
Tale presunzione decisamente prossima alla verosimiglianza circa la sussistenza di concause che possono avere reso meno stabile la piattaforma rispetto alla capacità di accoglienza delle domande in una certa giornata del periodo utile per la presentazione delle domande di partecipazione (nella specie il 9 novembre 2017), tali che possono avere determinato “un degrado delle prestazioni non dovuto ad un errore dell’applicazione in senso stretto, ma ad una concomitanza di eventi che ha provocato un’anomalia di funzionamento oggettivamente riscontrata dagli utenti” (così, nelle sue conclusioni, la relazione finale del verificatore), costituiscono elementi tutti che militano nel senso della doverosità del soccorso istruttorio nei confronti della candidata che, non solo per sua (cor)responsabilità, non ha potuto presentare adeguatamente la domanda di partecipazione alla selezione.
D’altronde il principio di leale collaborazione tra l'amministrazione e il privato, ora scolpito nell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost., induce senza ombra di dubbio a ritenere applicabile l’istituto del soccorso istruttorio laddove un candidato incontri ostacoli oggettivamente non superabili nello svolgimento delle operazioni di presentazione della domanda di partecipazione ad una selezione quando queste siano, obbligatoriamente, eseguibili esclusivamente con modalità digitali, anche nel caso in cui egli non abbia dimostrato una brillante dimestichezza nell’utilizzo della metodologia digitale, ma l’amministrazione non abbia messo in campo idonei strumenti di accompagnamento alla procedura e di avvertenza in merito alle insidie che alcune dinamiche di avviamento della presentazione della candidatura avrebbero potuto evidenziare, laddove combinate con concomitanti operazioni di altri candidati idonee a determinare uno stress di sistema.
11. – In ragione di quanto sopra, dunque, entrambi gli appelli, previa loro riunione, vanno respinti, ritenendosi infondati i motivi in essi dedotti, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis, 15 gennaio 2019 n. 552, con la quale è stato accolto il ricorso (R.g. n. 456/2018) proposto dalla società Xenia Progetti ai fini dell’annullamento del decreto di non ammissione della domanda.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso
Le spese del grado di giudizio possono compensarsi tra le parti in lite, con riferimento agli appelli riuniti, sussistendo i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c, per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., stante la peculiarità e la complessità, sia in punto di fatto che di diritto, delle questioni oggetto di contenzioso. Le spese della verificazione, da liquidare in separato provvedimento, vanno imputate alle parti appellanti in ragione della misura del 50% per ciascuna di esse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sui ricorsi come meglio indicati in epigrafe:
1) dispone la riunione del ricorso in grado di appello n. R.g. 2312/2019 al ricorso in grado di appello n. R.g. 1755/2019;
2) li respinge entrambi e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis, 15 gennaio 2019 n. 552, con la quale è stato accolto il ricorso (R.g. n. 456/2018) di primo grado;
3) spese del grado di appello per i due giudizi riuniti compensate;
4) condanna al pagamento delle spese della verificazione, che verranno liquidate con separato provvedimento, il Ministero dell’università e il CINECA-Consorzio interuniversitario, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nella misura del 50% pro quota.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 18 febbraio 2021 e del 15 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Bernhard Lageder, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Stefano Toschei | Sergio Santoro |
IL SEGRETARIO