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Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2021 / Luglio / 13/07/2021 - La sentenza della Corte Costituzionale, 6 luglio 2021, n. 139, sull'illeg.costit. dell'art. 2 l. R. Friuli-Venezia Giulia n. 8/2020he prevede una proroga "tecnica" delle concessioni demaniali.

13/07/2021 - La sentenza della Corte Costituzionale, 6 luglio 2021, n. 139, sull'illeg.costit. dell'art. 2 l. R. Friuli-Venezia Giulia n. 8/2020he prevede una proroga "tecnica" delle concessioni demaniali.

tratto da dirittodeiservizipubblici.it

Corte Costituzionale, 6/7/2021 n. 139

Sull'illeg.costit. dell'art. 2 l. R. Friuli-Venezia Giulia n. 8/2020 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico) che prevede una proroga "tecnica" delle concessioni demaniali.

La disciplina delle concessioni demaniali interseca numerosi ambiti materiali di competenza legislativa primaria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; ma è altrettanto pacifico, che discipline regionali le quali dispongano proroghe o rinnovi automatici delle concessioni demaniali in essere incidono sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, ostacolando l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato di riferimento. L'invasione della competenza statale non è esclusa nemmeno nell'ipotesi in cui la legislazione regionale si limiti - come nel caso di specie - a riprodurre, nella sostanza, una disciplina già prevista dalla legislazione statale, e in particolare dall'art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145/2018 e ss.mm. Infatti, qualsiasi disciplina che comporti una restrizione al libero accesso nel mercato di altri operatori, come certamente accade quando si stabiliscano proroghe dei rapporti concessori in corso, è riservata dall'art. 117, c. 2, lett. e), Cost., alla legislazione statale, restando invece precluso qualsiasi intervento della legislazione regionale in questa materia. Pertanto, nel caso di specie, è costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della l. r. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2020, per contrasto con l'art. 117, c.2, lett. e), Cost. in quanto muovendo dal suo dato letterale, che subordina univocamente l'effetto di "estensione" sino al 2033 la durata delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale alla sola condizione della domanda dell'interessato, si atteggia quale lex specialis rispetto ad ogni altra normativa - inclusa la l. regionale n. 10 del 2017 - che disciplina il procedimento di affidamento delle concessioni demaniali in parola. Tanto basta a configurare l'effetto di "estensione" al 2033 della durata delle concessioni come una sostanziale proroga delle concessioni esistenti, eccedente per le ragioni anzidette la competenza legislativa regionale.
 

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