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23/06/2021 - Corte dei Conti Sardegna, del. 27/2021 – Prima istituzione posizioni dirigenziali

Dal sito self-enti locali.it

Un sindaco ha avanzato tre quesiti relativi alla istituzione per la prima volta nei ruoli dell’ente di posizioni dirigenziali, chiedendo in particolare di conoscere:

  1. in assenza di valori 2016 di riferimento e fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, il parametro da utilizzare per la determinazione del limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
  2. se il valore del fondo per la contrattazione decentrata del personale dirigente, di neo-istituzione, rappresenti o meno un incremento del limite ex art.1, commi 557 e 557 quater della l. 296/2006, ovvero se la media delle spese di personale riferite al periodo 2011-2013, possa essere incrementata del valore del fondo dei dirigenti, considerato che si tratta di posizioni istituite per la prima volta nei ruoli;
  3. se la previsione dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, secondo la quale “il limite del trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, è adeguato, in aumento o diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”, sia da riferirsi anche al fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente.

I magistrati contabili della Sardegna con la deliberazione 27/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 aprile 2021, con riferimento al primo quesito hanno ritenuto condivisibile la soluzione prospetta dal comune istante che, richiamando espressamente l’art. 57, comma 5, del Ccnl. 17 dicembre 2020, propone di utilizzare per la quantificazione delle risorse economiche da appostare sul fondo in sede di prima applicazione, il valore del fondo di altra amministrazione che, per numero di abitanti e numero di dipendenti o sulla base di altro parametro, sia assimilabile all’amministrazione che intende istituire le posizioni dirigenziali per la prima volta. A parere della Corte, il criterio individuato infatti appare in linea con quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 17/2019 e n. 1/2017 secondo le quali, in via di principio, gli enti locali, da un lato, possono procedere in autonomia alla programmazione delle risorse da destinare al potenziamento del personale, nei limiti delle risorse disponibili, ed analogamente determinare la misura del salario accessorio, purché siano tenuti in considerazione i limiti di legge, dall’altro, in assenza di un parametro storico di riferimento, possono individuare un parametro alternativo purché congruamente motivato ed ispirato alla ratio legis in esame.

Quanto al secondo quesito, i magistrati contabili della Sardegna evidenziano che se l’ente, istituendo per la prima volta delle posizioni dirigenziali, procede all’assunzione di nuovo personale, la media della spesa di personale riferita al periodo 2011-2013 può essere incrementata del valore del fondo dei dirigenti: in applicazione dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, l’incremento numerico del personale in servizio, consente un incremento del totale delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, sia pur assicurando l’invarianza del valore medio pro capite riferito all’anno 2018, e, quindi, con una deroga implicita ai limiti complessivi della spesa per il personale di cui all’art. 1, comma 557 e 557 quater sopra citati.

Infine, secondo la deliberazione in commento, l’ultimo quesito trova una risposta affermativa nella misura in cui l’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 fa riferimento, senza esclusioni, al limite complessivo del trattamento accessorio dei dipendenti, di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, ossia a tutto il personale, compreso quello di qualifica dirigenziale.

 

Leggi la Deliberazione

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