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01/07/2021 - Non condonabilità degli abusi edilizi nella fascia di inedificabilità assoluta anche se l’area è di fatto interamente edificata

tratto da giustizia-amministrativa.it

Edilizia - Abusi - Sicilia - Fascia di inedificabilità assoluta - Realizzati dopo il 31 dicembre 1976 - Nella fascia di 150 metri dalla battigia - Non sono sanabili.

​​​​​​​               Gli abusi edilizi in Sicilia nella fascia di 150 metri dalla battigia, realizzati dopo il 31 dicembre 1976 non sono sanabili neanche se l’area è di fatto interamente edificata (1).

 

(1) Ha chiarito il C.g.a. che l’art. 15, lett. a), l.reg. Sicilia n. 78 del 1976 impone un vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia non individuando alcuna deroga. Nella zona destinataria del vincolo possono essere realizzate opere che siano strettamente e direttamente finalizzate a rendere fruibile il mare (da parte di tutti) e possono essere ristrutturate, entro rigorosi limiti, le opere che esistevano prima dell’emanazione della legge regionale de quo.

Al di fuori dei casi in cui vi sia la prova che l’opera ricade in zona A) e B) già qualificata come tale o perimetrata come tale prima del 31 dicembre 1976 (prova che nel presente giudizio non risulta fornita), è del tutto estraneo alla problematica relativa alla tutela del vincolo paesaggistico il riferimento alla eventuale urbanizzazione di fatto e completa edificazione della zona in cui ricade il fabbricato abusivo, alla stregua del valore assolutamente prevalente che proprio la Costituzione assegna alla difesa del paesaggio, rispetto al quale ogni altro interesse è sicuramente recessivo poiché l’interesse paesaggistico viene considerato dalla giurisprudenza costituzionale prevalente nella gerarchia degli interessi pubblici. “La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è principio fondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto agli altri beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio” (Cons. St., sez. II, 14 novembre 2019, n. 7839). Ha ribadito ancora il Consiglio di Stato (Cons. St., sez. IV 2 marzo 2020 n. 1486) che alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione. La Corte costituzionale ha ribadito il valore “assoluto e primario” del paesaggio con le sentenze nn. 218 e 246 del 2017.

C.g.a. 28 giugno 2021, n. 622 - Pres. De Nictolis, Est. Caleca

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