17/06/2021 - Riunioni di giunta comunale da remoto. Fase post pandemica. Numero legale dei componenti
Parere pubblicato il 10 Giugno 2021
Categoria 05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima
La norma statutaria che consentirebbe lo svolgimento delle riunioni della giunta in modalità mista, anche dopo il superamento della fase emergenziale (disciplinata dall'art.73, c.1, del d.l. n.18/2020), potrà trovare applicazione solo nel momento dell'eventuale esplicita previsione legislativa.
Testo
Il segretario generale di un comune ha posto un quesito in ordine alla modifica di una norma statutaria attualmente in esame, che preveda il quorum strutturale della metà più uno dei componenti, al fine della validità delle sedute di giunta, che possa essere garantito anche mediante la partecipazione da remoto di uno o più assessori, anche al termine della situazione emergenziale. In merito, con nota n.5853 del 29.04.2021 si è richiamato preliminarmente l'art.73, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27, il quale al comma 1 prevede "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente". Gli effetti di tale norma erano stati prorogati dall'art.19 del decreto legge n.183 del 31 dicembre 2020 (in quanto richiamata al punto 10. dell'Allegato 1) "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021". La legge di conversione del citato d.l. n.183/2020, n.21 del 26 febbraio 2021, all'articolo 1 ha esteso gli effetti della norma fino al 30 aprile 2021. L'articolo 11 del decreto legge n.52 del 22 aprile 2021 (allegato 2, punto 6) ha disposto l'ulteriore proroga della norma emergenziale al 31 luglio 2021. La norma lascia la "facoltà" (e, dunque, non l'obbligo) agli enti locali - sulla base dell'inciso "possono riunirsi secondo tali modalità" - di scegliere per le sedute degli organi collegiali il sistema di videoconferenza in luogo della presenza fisica ed è finalizzata a garantire la funzionalità degli organi medesimi - e per analogia anche degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, garantendo, al contempo, che le riunioni si tengano in condizioni di sicurezza. Occorre richiamare l'articolo 7 del decreto legislativo n.267/00 che dispone che il comune può adottare regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, in particolare, per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per il funzionamento degli organi. Ciò posto, si osserva che talune amministrazioni locali, ancor prima dell'entrata in vigore della normativa emergenziale, avevano già adottato norme statutarie o regolamentari che danno facoltà a tutti o solo ad una parte dei componenti della giunta o delle commissioni consiliari di partecipare alle riunioni in videoconferenza senza raggiungere fisicamente la sede comunale. Anche alcune unioni di comuni avevano adottato disposizioni regolamentari che autorizzano la partecipazione al consiglio anche attraverso apparati di videoconferenza o di altre tecnologie che consentano l'identificazione del consigliere. Ciò premesso, si ricorda che l'articolo 12 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell'amministrazione digitale - CAD), prevede, al comma 1, che "le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione". Il comma 2 stabilisce, invece, che "le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, …". Il sopra richiamato art.73, comma 1, del d.l. n.18/2020 convertito nella l. n.27/2020, quale norma emergenziale, consentendo, dunque, le riunioni degli organi collegiali da remoto anche nei riguardi degli enti "che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza" affida al sindaco (che presiede la giunta) l'individuazione dei relativi strumenti in urgenza ma non potrebbe essere intesa quale interpretazione autentica delle disposizioni del testo unico degli enti locali d.lgs. n.267/2000 nel senso che tale previsione possa operare in via ordinaria. L'inciso in parola legittima, invece, nella fase pandemica, l'applicazione degli eventuali regolamenti che fossero già stati adottati dalle amministrazioni comunali, ma non sembra consentirne l'applicazione anche nella fase post pandemica, ossia dopo la cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri o, comunque, oltre i limiti temporali previsti dalle norme di legge. Pertanto, la norma statutaria che consentirebbe lo svolgimento delle riunioni della giunta in modalità mista anche dopo il superamento della fase emergenziale, potrà trovare applicazione solo nel momento della eventuale esplicita previsione da parte della legge.