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21/06/2021 - Omessa riscossione multe: condannato anche il Segretario per omesso controllo

tratto da iusmanagement.org - autor Dario Di Maria

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, sentenza n. 218 del 14 giugno 2021

Con atto di citazione del 26/06/2019, il Procuratore regionale ha promosso azione di responsabilità nei confronti di X e Y, all’epoca dei fatti, rispettivamente, Comandante della Polizia Municipale e Segretario generale del Comune, per il danno arrecato all’Ente nella misura di Euro 688.125,57, per non avere curato i procedimenti di riscossione delle sanzioni pecuniarie irrogate a seguito della violazione del Codice della Strada, consentendo la maturazione della prescrizione dei relativi crediti.

Il Comando della Polizia Municipale avrebbe tentato di ridurre le predette conseguenze pregiudizievoli inviando ai trasgressori, nel mese di settembre 2016, appositi “avvisi di cortesia”

La sig.ra Z ha ammesso di avere segnalato verbalmente, esclusivamente al proprio Comandante, che a partire dal 2010 (quando dovevano essere emessi i ruoli relativi al 2007) si erano incontrate delle difficoltà nell’inoltrare i ruoli all’agente della riscossione.

E’, quindi, evidente che da parte del dott. X vi sia stata una grave ed inescusabile negligenza nel non essersi attivato, per un periodo di tempo significativo, al fine di risolvere le asserite difficoltà che hanno comportato la prescrizione delle sanzioni inflitte non iscritte a ruolo. Di tali problematiche, di cui solo il dott. X era venuto a conoscenza, non venne tempestivamente informato nè il Sindaco, nè il Direttore generale/Segretario generale al fine di individuare un’idonea soluzione nell’interesse dell’Ente.

La dott.ssa Y dal canto suo, in qualità di Segretario generale dell’Ente, ha omesso di svolgere qualsiasi attività di indirizzo e controllo sul regolare svolgimento dell’attività di riscossione dei crediti in oggetto. Tale attività era doverosa da parte della dott.ssa Y nonostante la stessa non avesse ricevuto alcuna specifica segnalazione.
 

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Collegio ritiene che i convenuti abbiano concorso alla causazione del danno patito dal Comune, così come sopra rideterminato, ravvisando nelle condotte poste in essere dagli stessi i caratteri della colpa grave. Ritiene, inoltre, di ripartire il predetto danno tenendo conto della differente incidenza causale delle condotte poste in essere nella misura dell’80% a carico del dott. X e del 20% a carico della dott.ssa Y. I predetti nominati sono, pertanto, chiamati a rispondere del danno patito dal Comune nella misura, rispettivamente, di Euro 90.196,00 e di Euro 22.549,00.

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