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16/06/2021 - Iva: aliquota del 10% sulle opere destinate alla bonifica ambientale realizzate nell’ambito di un Progetto approvato dalla Regione

tratto da entilocali-online.it

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 399 del 10 giugno 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento applicabile alle prestazioni di servizi concernenti gli interventi di bonifica e risanamento ambientale/sanitario. 

La Regione istante attua un insieme di interventi pubblici finalizzati alla bonifica e al risanamento ambientale/sanitario di alcuni Ambiti del territorio regionale interessati da fenomeni di diffusione di inquinamento. 

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’Iva al 10%, tra l’altro, per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della Legge n. 865/1971”. Il successivo n. 127-septies) dispone la stessa aliquota del 10% per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”. 

L’art. 4 della menzionata Legge n. 847/1964, contiene l’elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, in particolare, il comma 2, lett. g), ricomprende tra le opere di urbanizzazione secondaria, “le attrezzature (…) sanitarie”. L’art. 266, comma 1, del Dlgs. n. 152/2006 stabilisce che nelle “attrezzature sanitarie” sono ricomprese, tra l’altro, “le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (…) alla bonifica di aree inquinate”. 

Come precisato dall’Agenzia con la Risoluzione n. 247/E del 2007, per quanto riguarda la nozione di “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate”, “la varietà delle situazioni nelle quali si rende necessario intervenire per effettuare una bonifica non consente di fornire una risposta di carattere generale”. Nel medesimo Documento di prassi è stato altresì chiarito che “l’ambito e le tipologie di intervento che occorre mettere in atto sono fissate nel singolo progetto di bonifica, che deve essere approvato dalle autorità competenti, individuate ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 14 del Dm. n. 471/1999 per i Progetti approvati anteriormente all’entrata in vigore del Testo unico ambientale e del combinato disposto degli artt. 242 e 252 del Dlgs. n. 152/2006 per i Progetti presentati successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa ambientale”. 

Pertanto, nella richiamata Risoluzione n. 247/E è stato enunciato che le attività di bonifica poste in essere “possono considerarsi opere, costruzioni ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate” a condizione che “le stesse risultino inserite all’interno di un Progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente Autorità”. 

Infine, nella medesima Risoluzione n. 247/E del 2007 si è chiarito che “l’assoggettamento ad aliquota agevolata degli interventi necessari per effettuare la bonifica di un sito inquinato ha la finalità di costituire un incentivo all’effettiva realizzazione della bonifica stessa e appare coerente che tale incentivo riguardi tutte le attività contemplate nel progetto approvato”. In tal modo, tutti gli interventi, funzionali a tale fine e risultanti dal Progetto di bonifica, debitamente autorizzato dalle Autorità pubbliche competenti, sono da ritenersi qualificabili, in senso lato, quali “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica”, ai sensi del richiamato art. 4, comma 2, lett. g), della Legge n. 847/1964. 

Relativamente alla fattispecie in esame, alla luce degli interventi posti in essere dalla Regione, dettagliatamente descritti nell’Istanza, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di confermare quanto già chiarito con la richiamata Risoluzione n. 247/E del 2007. In particolare, per quanto sopra accennato, le stesse attività di bonifica possono considerarsi opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di determinate aree sempre che le stesse risultino essere inserite all’interno di un Progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente Autorità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 e 252 del Dlgs. n. 152/2006. 

Per le suesposte motivazioni, ha ritenuto cha possa trovare applicazione l’aliquota Iva del 10%, sia agli interventi di bonifica/messa in sicurezza dei siti individuati, sia agli interventi di caratterizzazione e alle attività in ogni caso prodromiche, se ricompresi in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla Regione. 

In sostanza, considerando la sussistenza di un “Piano regionale di bonifica” regolarmente approvato e di un Documento preliminare dell’avvio della progettazione, l’Agenzia è del parere che – in merito all’aliquota Iva da applicare alla prestazioni concernenti la realizzazione delle opere che saranno necessarie e destinate alla bonifica, in virtù del citato art. 266 del Dlgs. n. 152/2006 che ha ricompreso dette opere, costruzioni e impianti tra le predette “attrezzature sanitarie” che sono riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria ai sensi del citato art. 4 della Legge n. 847/1964 – alle stesse possa rendersi applicabile l’Iva al 10%.

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