16/06/2021 - “Decreto Semplificazioni”, le novità sugli affidamenti sottosoglia
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 31 maggio 2021 del Dl. n. 77/2021 (“Decreto Semplificazioni”, o anche “Decreto Semplificazioni-bis”, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2021), e l’entrata in vigore del Decreto dal 1° giugno 2021, il Sistema degli affidamenti sottosoglia viene nuovamente modificato e rende necessario aggiornare le modalità operative sin qui seguite dalle Stazioni appaltanti.
Il sistema, più in generale, viene a essere ulteriormente liberalizzato: ma senza abdicare agli essenziali oneri motivazionali.
Di seguito analizzeremo le principali novità, ricordando tuttavia che, trattandosi di Decreto-legge, sarà necessario attendere la sua conversione in legge per formulare valutazioni definitive.
Anzitutto, è bene richiamare che le novità introdotte per l’ambito del sottosoglia saranno valide ove attuate a far data dal 1° giugno 2021, con termine finale di efficacia del regime derogatorio non più posto alla fine del 2021 bensì al 30 giugno 2023. Il regime derogatorio introdotto nel corso del 2020 con il primo “Decreto Semplificazioni”, e ora innovato con il Dl. n. 77/2021, avrà quindi una portata temporale di applicazione prorogata di ulteriori 2 anni.
In secondo luogo, è stata modificata la soglia per l’affidamento diretto di servizi e forniture, che già il primo “Decreto Semplificazioni” dell’anno scorso aveva notevolmente elevato.
Dall’attuale soglia di Euro 75.000,00 infatti, il Legislatore del 2021 individua la nuova soglia in Euro 139.000,00: probabilmente tale soglia non è stata casualmente individuata, corrispondendo essa alla soglia comunitaria per gli acquisti dei Ministeri e degli Organi centrali dello Stato (mentre la soglia per gli altri Enti, fra cui gli Enti Locali, è fissata in Euro 214.000,00).
La modifica normativa stabilisce la possibilità di affidamento diretto “anche senza consultazione di più operatori economici”: la previa richiesta di preventivi agli operatori economici, quindi, non è obbligatoria, anche se in più occasioni è stata riconosciuta, sia da Anac che dal Ministero per le Infrastrutture, come best practice, in quanto tale idonea a consentire una più consapevole scelta del contraente, nonché una più congrua fissazione delle condizioni tecnico-economiche dell’affidamento.
La novità più rilevante, sul punto, è l’inserimento nel testo normativo – art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, come modificata dal Dl. n. 77/2021) della seguente precisazione: “fermo restando il rispetto dei Principi di cui all’art. 30 del ‘Codice dei Contratti pubblici’ di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
L’obbligo del rispetto di tali Principi anche in occasione dell’affidamento diretto non era predicabile in dubbio, posto che resta non soggetto ad alcuna deroga l’art. 36, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, che costituisce quindi tutt’ora il vero e proprio “statuto costitutivo” degli affidamenti sottosoglia: detto articolo richiama i Principi applicabili a detti affidamenti, indicando proprio i Principi dell’art. 30, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, oltre che gli artt. 34 (“Criteri minimi ambientali”), 42 (“Conflitto di interesse”) e il Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
Il richiamo è però quanto mai opportuno proprio per ricordare alle Stazioni appaltanti che il concetto di “affidamento diretto”, pur con soglie elevate, non può in ogni caso corrispondere a ritenere tale affidamento sine causa, con ciò consentendo utilizzi di importi anche elevati di pubbliche risorse senza motivazioni o, quel che più preoccupa, con criteri meramente clientelistici.
I Principi richiamati fanno infatti riferimento ai concetti essenziali di economicità ed efficacia, e quindi alla necessità di ottenere condizioni congrue, sia sotto il profilo tecnico che economico. In carenza di parametri di congruità stabiliti (listini prezzi, prezziari, parametri professionali, ecc.), risulta evidente che la richiesta di 2 o più preventivi può essere la modalità principale con cui stabilire detta congruità, quantomeno sotto il profilo economico.
Si allarga quindi il perimetro dell’affidamento diretto, ma si ribadisce l’onere motivazionale coerente con i Principi di cui all’art. 30 come essenziale condizione di legittimità dello stesso.
Ulteriore novità riguarda l’affidamento sottosoglia di lavori: è stata infatti eliminata la soglia intermedia di Euro 350.000,00, mantenendosi quindi solo le soglie intermedie pari a Euro 150.000,00 e ad Euro 1.000.000,00.
Ne segue che per gli affidamenti di lavori pubblici ricompresi fra Euro 150.000,00 ed Euro 1.000.000,00 (ferma restando la possibilità di affidamento diretto al di sotto di Euro 150.000,00), la Stazione appaltante potrà procedere con procedura negoziata, previa invito ad almeno 5 operatori economici; per importi compresi fra Euro 1.000.000,00 e la soglia comunitaria invece, la Stazione appaltante potrà procedere con procedura negoziata previa invito ad almeno 10 operatori economici.
Sparisce, in buona sostanza, la fattispecie di procedura negoziata con invito ad almeno 15 operatori.
Si confermano, per il resto, le novità già introdotte nel corso del 2020 per gli affidamenti sottosoglia, e quindi:
- l’utilizzo “libero” dei criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso), salvo i casi di obbligo di utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi di cui all’art. 95, comma 3, del Dlgs. 50/2016;
- l’esclusione automatica delle offerte anomale per le gare al prezzo più basso con ammissione di 5 o più offerte;
- l’abolizione dell’obbligo di richiedere la cauzione provvisoria in fase di gara;
- gli obblighi di pubblicazione specifici richiesti dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020.
Si confermano altresì le tempistiche massime stabilite per la conclusione delle procedure di affidamento “semplificate”:
- 2 mesi massimo per l’affidamento diretto;
- 4 mesi massimo per la procedura negoziata;
- 6 mesi massimo per la procedura aperta.
La prima analisi conferma quindi la volontà di accelerare le procedure di affidamento per importi non di rilevanza comunitaria: restiamo in attesa della conversione per capire quale sarà il definitivo assetto del sottosoglia cui dovranno attenersi le stazioni appaltanti sino al 30 giugno 2023.
di Mauro Mammana