10/06/2021 - Insegnante impossibilitata a partecipare al concorso perché in quarantena da COVID-19: bando annullato
La mancata previsione di strumenti idonei a consentire la partecipazione al concorso pubblico anche agli iscritti impossibilitati a presentarsi alle prove a causa della quarantena da COVID-19, appare illogica ed irragionevole considerato il contesto di emergenza pandemica globale senza precedenti.
(TAR Lazio, sez. III-bis, sentenza n. 5666/21; depositata il 12 maggio)
Un aspirante insegnante chiede al TAR Lazio l’annullamento dell’avviso recante la comunicazione del diario delle prove scritte della procedura di immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria nella parte in cui non contemplava l’impossibilità per la ricorrente di partecipare alle prove a causa del COVID-19, trovandosi in stato di quarantena nel giorno in cui si sono tenute le suddette prove.
Il TAR, con la sentenza n. 5666/21 depositata il 12 maggio, ha accolto il ricorso evidenziando come «la mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 appare una previsione illogica e irragionevole. Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da COVID-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività».
Conseguentemente, a fronte dei provvedimenti di carattere eccezionale legati alla situazione pandemica, risulta priva di logica e regionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione alle prove concorsuali da parte dei soggetti che, alla data delle suddette prove, si trovavano in quarantena causa COVID-19, quale causa di forza maggiore.
Richiamando un precedente arresto giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1865/2021), il TAR ricorda che «nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali) dal factum principis; - è lo stesso principio di proporzionalità ad imporre – in quanto misura idonea, necessaria e bilanciata in relazione alla consistenza della posizione individuale oggetto di protezione – di non precludere agli appellati di partecipare ad un modalità selettiva derogatoria, semplificata e riservata ai docenti precari (e da questi ultimi lungamente attesa), per far valere l’anzianità di servizio maturata».
Per questi motivi, il TAR ha accolto il ricorso.