09/06/2021 - Corte dei Conti Lombardia n.94/2021 Deroga all'obbligo di alienare la partecipazione societaria
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, ritiene che “l’art. 24, co. 5 bis, del d.lgs. 175/2016 ha introdotto una deroga temporanea alla disciplina prevista dai commi 4 e 5, consentendo, a condizione che la società sia stata in utile nel triennio precedente alla ricognizione, di non procedere alla alienazione senza incorrere nelle conseguenze previste dal quinto comma dell’art. 24. Allo scadere del termine del 31 dicembre 2021 tornano ad applicarsi i commi 4 e 5 dell’art. 24 d.lgs. 175/2016, per cui, se la partecipazione non risulta alienata a tale data, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali e la partecipazione viene liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437- 5 ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”.